1. L’ufficio provinciale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione.
2. Le domande pervenute dopo il termine di cui all’articolo 6, comma 1, sono archiviate d’ufficio.
3. Sono inoltre archiviate d’ufficio le domande incomplete, qualora non vengano integrate entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa richiesta.