(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in 271.588,86 euro per l’anno 2021, in 236.167,00 euro per l’anno 2022 e in 236.167,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
(2) La quantificazione dell’onere annuo derivante dall’articolo 1 a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2021-2023 è demandata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.
(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.