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i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 351)
Regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio

1)
Pubblicato nel B.U. 24 settembre 2020, n.  39.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero nonché la formazione di tecnico/tecnica del commercio in base alle seguenti disposizioni provinciali:

  1. articolo 12 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante “Ordinamento dell’artigianato”, e successive modifiche;
  2. articolo 53/bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”, e successive modifiche;
  3. articolo 54 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n.12, recante “Codice del commercio”.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. ufficio provinciale competente: Ufficio Apprendistato e maestro artigiano;
  2. esperienza professionale qualificata: l’esperienza professionale è stata acquisita in qualità di operaio qualificato/operaia qualificata, familiare collaboratore, titolare di un’azienda di settore, socio collaboratore o attraverso un apprendistato successivo alla formazione professionale di base.

Art. 3 (Professioni artigiane e del settore alberghiero con esame di maestro)

(1) La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, approva l’elenco delle professioni artigiane e del settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro.

Art. 4 (Finalità dell’esame)

(1) L’esame per la qualificazione della formazione continua per “maestro artigiano/maestra artigiana” e “maestro/maestra professionale nel settore alberghiero” è finalizzato ad accertare che il candidato/la candidata sia in grado di

  1. avviare un’impresa e/o gestirla in modo autonomo;
  2. svolgere compiti di gestione tecnica, commerciale e di gestione delle risorse umane;
  3. esercitare responsabilmente la propria competenza professionale nell’ambito di un'impresa;
  4. rispondere alle mutevoli esigenze professionali.

(2) L’esame per la qualificazione della formazione continua per “tecnico/tecnica del commercio” è finalizzato ad accertare che il candidato/la candidata possieda le competenze necessarie per costituire e/o gestire autonomamente un’impresa di commercio al dettaglio o all’ingrosso e per svolgervi un ruolo dirigenziale. La qualifica di “tecnico/tecnica del commercio” abilita alla pianificazione, all’organizzazione, alla gestione e al controllo di attività tecnico-commerciali. I tecnici del commercio sono in grado di utilizzare strumenti di gestione aziendale e delle risorse umane.

(3) La qualificazione di cui ai commi 1 e 2 è considerata anche come titolo abilitante alla funzione di formatore/formatrice di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, recante “Ordinamento dell'apprendistato”, e successive modifiche.

CAPO II
AMMISSIONE ALL’ESAME

Art. 5 (Ammissione all’esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero)

(1) Le domande di ammissione all’esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero devono essere presentate all’ufficio provinciale competente, che decide in merito all’ammissione.

(2) Per essere ammessi all’esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. attestato di fine apprendistato nella professione oggetto d’esame e, per le parti d’esame di teoria e pratica professionale, successiva esperienza professionale qualificata di almeno 24 mesi nella professione corrispondente;
  2. attestato finale di un percorso formativo almeno triennale nel settore professionale oggetto d'esame nonché, per le parti d’esame di teoria e pratica professionale, successiva esperienza professionale qualificata di almeno 36 mesi nella professione corrispondente.

(3) Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente può ammettere all’esame anche persone in possesso di requisiti equivalenti. Se è stata nominata la commissione tecnica d’esame per l’ambito professionale di riferimento di cui all'articolo 8, comma 5, questa sarà sentita preventivamente. In caso contrario verranno sentiti esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado nonché delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. In caso di precedenti, la consultazione non è necessaria.

(4) Per essere ammessi alle parti d’esame di teoria e pratica professionale di cui all’articolo 7, comma 1, per la professione di “carpentiere in legno/carpentiera in legno” sono richiesti, oltre ai requisiti generali di ammissione, almeno sette anni di esperienza professionale qualificata nel settore costruzioni in legno ai sensi delle direttive statali vigenti sulla formazione per direttore tecnico della produzione. Tale esperienza può essere acquisita in parte anche mediante apprendistato.

(5) Inoltre, è ammesso alla parte di “gestione aziendale” dell’esame di maestro artigiano chi documenta almeno quattro anni di esperienza professionale qualificata presso l’amministrazione di un’impresa artigiana; chi documenta un’analoga esperienza professionale presso un’impresa di ristorazione è ammesso alla parte di “gestione aziendale” dell’esame di maestro professionale nel settore alberghiero.

(6) Nel caso di contratti di lavoro con un monte ore inferiore alle 25 ore settimanali, la durata del periodo di esperienza professionale richiesta raddoppia.

(7) Nella domanda di ammissione il/la richiedente dichiara se desidera partecipare alla sessione d’esame in lingua tedesca e/o in lingua italiana.

(8) L’ammissione all’esame di maestro artigiano/maestra artigiana perde validità e viene archiviata nel caso in cui il candidato/la candidata per dieci anni non sostenga alcun esame, nonostante l’offerta di sessioni d’esame professionalizzanti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e d).

Art. 6 (Ammissione all’esame di tecnico/tecnica del commercio)

(1) Appena viene indetta una sessione d’esame in lingua tedesca o in lingua italiana, le persone interessate possono iscriversi, presso l’ufficio provinciale competente, alla procedura di selezione di cui al comma 2.

(2) Requisito essenziale per l’accesso al corso di preparazione di cui all’articolo 12 è il superamento della procedura di selezione stabilita dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente previa consultazione della commissione d’esame competente di cui all’articolo 8, comma 6. Tale procedura tiene conto di quanto segue:

  1. attestati di formazione iniziale e continua;
  2. esperienza professionale qualificata, preferibilmente nel settore commerciale;
  3. successione - in corso o futura - nell’azienda di famiglia, preferibilmente nel settore commerciale;
  4. costituzione - in corso o futura - di un’azienda, preferibilmente nel settore commerciale;
  5. esperienza professionale con funzioni dirigenziali o la prospettiva di acquisire tale esperienza;
  6. motivazione personale in relazione all’esame di tecnico/tecnica del commercio.

(3) Sono ammesse alle prove sui singoli moduli dell’esame di tecnico/tecnica del commercio le persone che hanno frequentato almeno il 70 per cento del relativo modulo nel corso di preparazione di cui all’articolo 12.

(4) Il superamento della procedura di selezione perde validità, se una persona, nonostante un’offerta corrispondente, non frequenta per due volte il corso di preparazione di cui all’articolo 12 o non adempie l’obbligo di frequenza di cui al comma 3 del presente articolo. L’ammissione all’esame perde validità se non si completa l’intero esame di tecnico/tecnica del commercio nel corso di due sessioni d’esame.

CAPO III
REGOLAMENTO DEGLI ESAMI

Art. 7 (Struttura dell’esame e programmi)

(1) L’esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero si articola nelle seguenti quattro parti:

  1. gestione aziendale;
  2. gestione del personale e formazione professionale;
  3. teoria professionale;
  4. pratica professionale.

(2) Nelle parti d’esame di cui al comma 1, lettera c) o d), viene accertata anche la competenza comunicativa nella seconda lingua provinciale.

(3) L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro artigiano/professionale e di tecnico del commercio approva i programmi d’esame, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e le commissioni d’esame competenti.

(4) I programmi delle singole parti dell’esame di maestro artigiano/professionale e di tecnico del commercio possono essere suddivisi in moduli. Il modulo rappresenta un’unità di formazione completa che viene esaminata e valutata separatamente. I programmi d’esame definiscono, per ogni singola parte dell’esame o modulo, le finalità, i contenuti e il tipo di prova.

(5) Ogni prova d’esame si svolge in base al programma d’esame vigente. In caso di modifica di un programma d’esame, il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente decide, sentiti gli esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado statali e delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, se le prove già superate restano ancora valide.

Art. 8 (Commissioni d’esame)

(1) Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente nomina le commissioni d’esame. I membri delle commissioni restano in carica cinque anni. Il membro di commissione che ricopre il ruolo di presidente è responsabile del corretto svolgimento dell’esame.

(2) Per ciascun membro di commissione è nominato un membro supplente che sostituisce il primo in caso di impedimento. Se un membro di commissione risulta incompatibile, viene sostituito per la rispettiva sessione d’esame.

(3) Le commissioni d’esame preposte alla prova di gestione aziendale nell’artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

  1. un esperto/un’esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente;
  2. due esperti/esperte in materia di gestione aziendale; di questi almeno uno deve essere un datore o una datrice di lavoro nel settore dell’artigianato in caso di esame di maestro artigiano, o nel settore alberghiero in caso di esame di maestro/maestra professionale per il settore alberghiero.

(4) Le commissioni preposte alla parte d’esame inerente alla gestione del personale e la formazione professionale nell’artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

  1. un esperto/un’esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente;
  2. due esperti/esperte in materia di gestione del personale e formazione nell’apprendistato, di cui almeno uno deve essere un datore o una datrice di lavoro nel settore dell’artigianato in caso di esame di maestro artigiano/maestra artigiana, o nel settore alberghiero in caso di esame di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero.

(5) Le commissioni d’esame preposte alle prove di teoria e pratica professionale nell’artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

  1. un esperto/un’esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente;
  2. un esperto/un’esperta nella rispettiva professione, per la cui designazione saranno sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;
  3. una persona con la qualifica di maestro/maestra professionale nell’attività professionale oggetto dell’esame oppure, in sua mancanza, da un esperto/un’esperta nella relativa attività professionale con esperienza pluriennale di lavoro autonomo, che viene proposto dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale. Se entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio provinciale competente non perviene alcuna proposta, si procede alla nomina d’ufficio.

(6) Le commissioni per l’esame di tecnico/tecnica del commercio sono composte da:

  1. un esperto/un’esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente;
  2. un esperto/un’esperta del settore commerciale, per la cui designazione saranno sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;
  3. una persona in possesso della qualifica di tecnico/tecnica del commercio oppure, in sua mancanza, un esperto/un’esperta nel settore commerciale con esperienza pluriennale di lavoro autonomo, che viene proposto dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale. Se entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio provinciale competente non perviene alcuna proposta, si procede alla nomina d’ufficio.

(7) Per particolari esigenze tecniche e didattiche l’ufficio provinciale competente, in accordo con la commissione d’esame di riferimento, può avvalersi di altri esperti per la preparazione delle prove d’esame e per gli esami stessi. Questi esperti vengono nominati dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente e sono a pieno titolo membri della commissione.

(8) Nei casi di incompatibilità o di impedimento a presenziare a una sessione d’esame, ogni membro di commissione ha il dovere di darne immediata comunicazione scritta all’ufficio competente. In caso di inosservanza di tale obbligo da parte di un componente della commissione, il direttore/la direttrice d’ufficio può procedere alla sua sostituzione.

Art. 9 (Svolgimento dell’esame)

(1) L’ufficio provinciale competente stabilisce le date degli esami in accordo con la commissione d’esame.

(2) L’ufficio provinciale competente informa per iscritto i candidati e le candidate sulla sessione d’esame prevista per una delle quattro parti dell’esame di maestro/maestra o di tecnico/tecnica del commercio. Le persone che si saranno iscritte alla sessione d’esame riceveranno un invito dall'ufficio provinciale competente almeno 30 giorni prima di ogni prova d’esame; l’invito conterrà anche informazioni sui documenti e gli ausili consentiti, nonché sulle azioni non permesse e le loro conseguenze.

(3) L’ufficio provinciale competente incarica uno o più membri della commissione d’esame di presiedere alla sorveglianza durante gli esami scritti e pratici. Le prove orali si svolgono in presenza dell’intera commissione.

(4) Ogni valutazione viene effettuata in compresenza di tutti i membri della commissione. La commissione si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità è determinante il voto dei membri della commissione di cui all’articolo 8, commi da 1 a 6.

(5) Di ogni prova d’esame viene redatto un verbale.

(6) La commissione d’esame o il membro di commissione incaricato della sorveglianza può escludere dalla prosecuzione dell’esame il candidato o la candidata che, durante la prova, commetta un atto di impostura, utilizzi documenti o ausili non consentiti, violi le disposizioni in materia di sicurezza o arrechi grave disturbo al regolare svolgimento dell’esame stesso. Il membro incaricato della sorveglianza può solo adottare una decisione provvisoria; la decisione definitiva spetta alla commissione d’esame.

(7) Non è ammesso all’esame il candidato/la candidata che si presenta in ritardo senza un valido motivo riconosciuto come tale dalla commissione o dal membro incaricato della sorveglianza.

(8) Gli esami di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero e di tecnico/tecnica del commercio sono pubblici, a condizione che possa essere garantito il regolare svolgimento dell’esame. Per le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, le prove d’esame che si svolgono in officina non sono pubbliche.

(9) L’ufficio può consentire di ripetere l’esame ai/alle partecipanti di una sessione d’esame che non hanno superato una prova o che, per validi motivi riconosciuti dall’ufficio e comprovati da apposita documentazione, non si siano presentati all’esame.

Art. 10 (Valutazione e denominazione della qualificazione)

(1) Per l’attribuzione del voto d’esame si applica la seguente scala di valutazione, che prevede anche la possibilità di attribuire voti espressi con la virgola e una cifra decimale:

  1. ottimo: 10;
  2. distinto: 9;
  3. buono: 8;
  4. discreto: 7;
  5. sufficiente: 6;
  6. insufficiente: 5;
  7. del tutto insufficiente: 4.

(2) Un esame si intende superato se il candidato/la candidata ottiene una valutazione di almeno 6.

(3) A discrezione della commissione, una singola parte dell'esame, un singolo esame di modulo o un singolo voto parziale conseguito in un esame di modulo possono essere considerati come superati se il candidato/la candidata ha conseguito un voto compreso tra 5,1 e 5,9.

(4) Un candidato/Una candidata può sostenere un esame per un massimo di tre volte.

(5) Per ogni parte d’esame superata, il candidato/la candidata riceve un attestato. Ad avvenuto superamento dell’esame di maestro professionale o di tecnico del commercio viene rilasciato un attestato finale. Tutti gli attestati sono firmati dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente.

(6) Le prove già superate inerenti parti o moduli dell’esame di maestro artigiano o di tecnico del commercio perdono validità se l’intero esame non viene superato entro sei anni. Il suddetto periodo decorre dalla data di superamento del primo esame. In casi eccezionali debitamente motivati, il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente può dilazionare il termine fissato per le prove di teoria e pratica professionale alla sessione d’esame successiva. Se nell’arco di sei anni l’ufficio non indice alcuna sessione d’esame per le parti di teoria e pratica professionale, le prove già superate resteranno automaticamente valide per ulteriori sei anni.

(7) Il diploma di maestro professionale e di tecnico del commercio viene rilasciato dall’ufficio provinciale competente e sottoscritto dall'assessore/assessora provinciale preposto alla formazione di maestro professionale e tecnico del commercio. I diplomi devono indicare il corrispondente livello del quadro delle qualifiche nazionali ai sensi delle disposizioni vigenti, sempreché sia stata fissata una corrispondenza. Il diploma riporta il giudizio “superato con lode” in caso di conseguimento di un punteggio complessivo di 8,5 o superiore.

Art. 11 (Esonero parziale dall’esame per maestro professionale o tecnico del commercio)

(1) È possibile essere esonerati da una parte dell’esame di maestro professionale o di tecnico del commercio o da singoli moduli d’esame presentando un attestato di formazione conseguito in Italia o all’estero. I requisiti per l’esonero parziale sono i seguenti:

  1. l’attestato è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente dotato di analoghi pubblici poteri;
  2. il programma d’esame su cui si basa l’attestato presentato corrisponde sostanzialmente al programma del relativo esame di maestro professionale o di tecnico del commercio.

(2) Le domande di esonero da parti dell’esame di maestro professionale o di tecnico del commercio devono essere presentate all’ufficio provinciale competente. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale decide in merito all’esonero dopo aver sentito la commissione d’esame competente. Se alla presentazione della domanda di esonero non fosse stata nominata alcuna commissione d’esame, saranno consultati esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado e delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, il direttore/la direttrice deciderà autonomamente. In caso di precedenti, la consultazione non è necessaria.

(3) Un esonero dovrà essere valutato e confermato nuovamente in caso di modifica del programma d’esame di riferimento.

Art. 12 (Corsi di preparazione all’esame)

(1) I corsi di preparazione all’esame di maestro professionale e di tecnico del commercio vengono di norma proposti a fronte di un numero minimo di otto partecipanti. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente approva i corsi di preparazione e fissa le quote di partecipazione ai corsi e agli esami.

(2) Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente può estromettere dal corso i/le partecipanti che arrecano grave disturbo allo svolgimento delle attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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