(1) Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, la cifra “25” è sostituita dalla cifra “20”.
(2) Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, le parole “euro 22.000” sono sostituite dalle parole “euro 28.000”.
(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: “Il requisito di possedere almeno un’unità di bestiame adulto è calcolato sulla media dell’anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis Ai fini del contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, il/la titolare della posizione contributiva e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori/collaboratrici in agricoltura possono percepire un reddito lordo annuo complessivo di massimo euro 22.000, esclusi il reddito prodotto dall’azienda stessa e le pensioni da coltivatore diretto/coltivatrice diretta. Il reddito da considerare è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.”
(1) Per l’anno 2020 il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, è posticipato alla data del 31 luglio 2020.
(1) Le modifiche di cui al presente regolamento trovano applicazione per le domande di contributo di cui all’articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, presentate a partire dall’anno 2020.
(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.