(1) L’Ufficio amministrativo strade al punto 12. Servizio Strade dell’allegato 1 del decreto assume le seguenti competenze:
(2) Dopo l’ultimo ufficio al punto 12. Servizio Strade dell’allegato 1 del decreto è aggiunto il seguente ufficio, con la seguente denominazione e le seguenti competenze:
“Ufficio tecnico Strade