(1) Il comma 4 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. La Commissione conciliativa è nominata dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:
a) due avvocati/avvocate, scelti/scelte rispettivamente tra una terna di nominativi proposta dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano; uno di essi/una di esse svolge la funzione di presidente;
b) un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano fra docenti universitari, fra dirigenti medici che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici oppure fra dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni.”
(2) L’alinea nonché le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“4. Ferma restando la verifica annuale di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, l’organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti:
a) verifica i risultati gestionali delle e dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura e all’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio; inoltre, verifica l’efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite;
b) provvede alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari alla scadenza dell’incarico, ai fini della conferma o dell’assegnazione ad altro incarico;”.
(3) Il comma 10 dell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“10. Il collegio tecnico provvede, alla scadenza dell’incarico, alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua.”