(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:
“1/bis Le agevolazioni di aliquota e le esenzioni previste dalla presente legge per i possessori di immobili si applicano anche ai soggetti passivi di cui al comma 1, lettera b).
1/ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.”