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a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 101)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 24 ottobre 2019, n. 43.

Art. 6 (Modifiche alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”)

(1) Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

“a) “acque”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee:

1) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, così individuate:

1.1 “lago”: un corpo idrico superficiale fermo; sono considerati tali tutti i laghi inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e i laghi naturali, non inseriti nel citato elenco, con superficie superiore a 0,15 ha, misurata in corrispondenza della linea di massimo invaso; nello specifico si distingue fra:

1.1.1 “lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo formato naturalmente;

1.1.2 “bacino artificiale”: un corpo idrico superficiale fermo creato da un’attività umana;

1.1.3 “bacino fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale fermo la cui natura è stata sostanzialmente modificata, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana;

1.2 “corso d’acqua”: un’acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d’acqua inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che per motivi naturali hanno una portata d’acqua per un periodo per almeno 240 giorni all’anno; in mancanza di informazioni precise in merito, la valutazione dei progetti si basa sulla presenza di una tipica vegetazione rivierasca;

2) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

b) “corpo idrico”: un elemento distinto e omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un invaso, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale, ove si distingue fra:

1) “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale:

1.1 “corpo idrico artificiale”: un corpo idrico superficiale creato da un’attività umana;

1.2 “corpo idrico fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificata;

2) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenuto da una o più falde acquifere:

2.1 “falda acquifera”: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

c) “bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi, per confluire in un punto specifico di un corso d’acqua;”.

(2) La rubrica dell’articolo 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: “Tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti”.

(3) Il comma 4 dell’articolo 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino delle componenti biotiche e abiotiche nelle acque, sulle sponde e nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, che svolgono sia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa che funzioni di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, gli interventi di trasformazione e di gestione delle acque, della sponda, del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali vengono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

(4) La lettera o) del comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

“o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti di cui all’articolo 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;”.

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