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q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 01)
Contratto di comparto per le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione

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1)
Pubblicato nel B.U. 13 giugno 2019, n. 24.

Art. 2 (Orario di lavoro)

(1) L’orario di lavoro contrattuale delle collaboratrici e dei collaboratori all’integrazione ammonta a 38 ore settimanali nel caso di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

(2) Nell’ambito dell’orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere prestata durante il periodo didattico l’attività formativa e di sostegno con le alunne e gli alunni nella misura di 31 ore settimanali, per la quale si applica in proporzione all’attività amministrativa un coefficiente di 1,22.

(3) Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale può godere di una pausa di riposo (“pausa caffè”) retribuita nella misura di 15 minuti nell’arco della giornata lavorativa antipomeridiana o pomeridiana, anche se a tempo parziale orizzontale. Rimane invariata la pausa obbligatoria di almeno 30 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, in caso di un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di sei ore. Quando la collaboratrice o il collaboratore all’integrazione deve trascorrere la pausa giornaliera, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, in reperibilità all’interno della struttura per esigenze di servizio in base ad una corrispondente decisione del dirigente preposto o della dirigente preposta, il relativo tempo è considerato come orario di lavoro di cui al comma 2.

(4) In aggiunta all’orario di lavoro di cui al comma 2 la collaboratrice e il collaboratore all’integrazione deve prestare le seguenti attività:

  1. il tempo necessario per l’accompagnamento ed il sostegno delle alunne e degli alunni assegnati negli esami finali ai sensi dell’articolo 7 nonché
  2. al massimo dodici mezze giornate nel corso dell’anno scolastico per l’accompagnamento ed il sostegno delle alunne e degli alunni in attività extrascolastiche ai sensi dell’articolo 5.

Il relativo tempo non può essere utilizzato per altre attività.

(5) La collaboratrice ed il collaboratore all’integrazione deve inoltre prestare fino a 180 ore annue per le seguenti attività aggiuntive:

  1. partecipazione alle attività degli organi collegiali, qualora in connessione con le alunne e gli alunni seguiti dalle collaboratrici e dai collaboratori all’integrazione;
  2. preparazione e valutazione delle misure didattiche definite in collaborazione con il personale della scuola dell’infanzia o docente in considerazione del piano educativo individualizzato delle alunne e degli alunni assegnati, in particolare anche collaborazione alla programmazione collegiale, partecipazione ai gruppi di lavoro, preparazione dell’ambiente didattico, preparazione dei sussidi didattici, osservazione e documentazione dei processi formativi;
  3. collaborazione con le famiglie;
  4. progettazione e informazione relativamente al passaggio tra gradi di scuola;
  5. collaborazione con altre istituzioni e servizi territoriali;
  6. partecipazione ad iniziative di aggiornamento fino a 30 ore all’anno; nel caso di iniziative di aggiornamento durante il periodo dell’attività didattica, le ore giornaliere dell’orario personale di lavoro sono considerate come rese e le ore eccedenti di aggiornamento sono detratte dal contingente delle 30 ore all’anno;
  7. attività connesse alla sicurezza di lavoro e alla sicurezza delle alunne e degli alunni affidati;
  8. altre attività connesse con l’attività formativa e di sostegno, ad esclusione del lavoro diretto con le alunne e gli alunni.

(6) Le attività aggiuntive di cui al comma 5 fanno parte del profilo delle collaboratrici e dei collaboratori all’integrazione. Esse sono programmate, per quanto possibile, all’inizio dell’anno scolastico e comprendono anche le riunioni collegiali di preparazione e finali concernenti l’anno scolastico; esse non danno luogo a compensi per il lavoro straordinario. Il personale deve relazionare sullo svolgimento delle relative attività nell’ambito del colloquio annuale sugli obiettivi, anche ai fini dell’attribuzione degli elementi retributivi flessibili.

(7) La preparazione e conclusione individuale delle attività formative e di sostegno sono compiti connessi con il profilo professionale e devono essere garantite in ogni caso.

(8) Per le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro di cui ai commi 2, 4 lettera b) e 5 sono ridotti in proporzione. Devono essere garantite in ogni caso, oltre all’attività formativa e di sostegno per le alunne e gli alunni, le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, considerando che l’organizzazione di tale attività non deve pregiudicare in modo sostanziale il carattere del rapporto di lavoro a tempo parziale.

(9) Fatta salva la possibilità di un generale aumento dell’incarico, le collaboratrici ed i collaboratori all‘integrazione con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere incaricati - in caso di esigenze temporanee ed eccezionali limitate ad un periodo inferiore ad un mese - della prestazione di ore aggiuntive. La prestazione di ore aggiuntive avviene d’intesa con le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione ed è retribuita, a seconda delle disponibilità, con un aumento del contratto individuale di lavoro o con il compenso orario previsto per il lavoro straordinario, qualora non sia possibile il recupero dello stesso durante il periodo dell’attività didattica in caso di assenza dell’alunno o dell’alunna.

(10) Per attività connesse con la realizzazione di specifici progetti temporanei a carattere particolare e straordinario, le dirigenti ed i dirigenti preposti possono, nei limiti dei contingenti disponibili, ammettere per il personale interessato il compenso del lavoro straordinario, qualora il recupero non risulti possibile.

(11) Per le giornate con attività didattica ridotta alle collaboratrici ed ai collaboratori all’integrazione si applicano le stesse regole che valgono per il restante personale pedagogico della struttura, in cui prestano servizio.

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