(1) I direttori e le direttrici delle strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti nonché delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione sottopongono al gruppo di lavoro per lo sviluppo e le risorse “AGER” una richiesta nella quale è motivata la necessità di conferire un incarico strategico oppure un incarico complesso.
(2) Il gruppo di lavoro esamina le richieste, verifica l’impiego delle risorse finanziarie e umane e predispone una proposta da sottoporre alla Giunta provinciale.
(3) I criteri e le modalità della procedura di selezione si basano su quanto previsto al Capo II della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e rispondono ai principi della trasparenza, della parità di trattamento di tutte le candidate e di tutti i candidati e presuppongono sempre una valutazione comparativa delle competenze e dei titoli di studio documentati.
(4) Il bando di selezione viene approvato dal/dalla Presidente della Provincia con decreto da pubblicarsi all’albo online della Provincia e dell’ente conferente l’incarico.