1. L’accreditamento ha validità massima di cinque anni.
1/bis. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali può prolungare il periodo di validità di cui al comma 1 per un ulteriore periodo di massimo due anni se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
a) una situazione organizzativa straordinaria che impedisce il regolare svolgimento del processo di accreditamento dei servizi e il rispetto dei termini in scadenza;
b) un'alta concentrazione di procedimenti di rinnovo in scadenza nello stesso anno, che rende necessaria una loro distribuzione omogenea fra gli anni successivi.
1/ter. Il prolungamento della validità di cui al comma 1/bis può essere concesso solo ai servizi ai quali è stato rilasciato un accreditamento con validità quinquennale senza prescrizione.
2. La domanda di rinnovo dell’accreditamento viene presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dello stesso.
3. Il verificarsi delle circostanze di cui alle successive lettere deve essere comunicato al competente ufficio della Ripartizione provinciale Politiche sociali, con contestuale presentazione della relativa domanda di autorizzazione e accreditamento, entro i termini di seguito indicati:
a) trasferimento, modifica della capacità ricettiva e ristrutturazione del servizio: entro 30 giorni dal rilascio del certificato di abitabilità/licenza d’uso da parte del Comune;
b) cambio di gestione: entro 30 giorni dalla presa in carico ufficiale del servizio.
4. Qualora le domande di cui ai commi 2 e 3 non vengano presentate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, fatta salva l’applicazione diretta delle ulteriori sanzioni previste dalla legge.