1. Oltre all’assistenza di base, le residenze per anziani possono offrire, ai sensi delle disposizioni del presente capo, prestazioni particolari alle persone con un fabbisogno specifico di assistenza e cura. Tali prestazioni sono denominate “forme di assistenza specifica”.
2. Le forme di assistenza specifica sono attivate dagli enti gestori all’interno delle rispettive strutture, su richiesta delle residenze per anziani e previa autorizzazione dell’ufficio provinciale competente, nel rispetto dei contingenti provinciali di posti letto, ove previsti. I contingenti sono determinati dalla Giunta provinciale, salvo diversa disposizione.
3. I contingenti provinciali di posti letto sono sottoposti a verifica almeno ogni quattro anni. In occasione della verifica possono essere autorizzate nuove forme di assistenza specifica o adeguate quelle esistenti. I posti letto per le forme di assistenza specifica possono essere richiesti annualmente contestualmente alla trasmissione dei moduli di cui all’articolo 49, comma 2.
4. La domanda di autorizzazione per una forma di assistenza specifica deve essere redatta sulla base della modulistica messa a disposizione dall’ufficio provinciale competente e deve contenere l’indicazione dell’utenza, del modello di assistenza e cura e altre eventuali ulteriori informazioni rilevanti per le forme di assistenza specifica.
5. Ai fini dell’autorizzazione si tiene conto dell’adeguata distribuzione dell’offerta sul territorio e dell’esperienza consolidata delle strutture nell’accoglienza di persone che necessitano del tipo di assistenza e cura oggetto dell’offerta.
6. Se, per mancanza di domande di autorizzazione, un comprensorio sanitario risulta non coperto, la Provincia, sentite le residenze per anziani situate sullo stesso territorio, identifica all’occorrenza una residenza per anziani che fornisca la forma di assistenza specifica necessaria.
7. Al fine di garantire accompagnamento, assistenza e cura mirati, le residenze per anziani in possesso di un’autorizzazione alla gestione di forme di assistenza specifica hanno diritto agli importi aggiuntivi di cui all’articolo 8, comma 3, della legge sulla non autosufficienza e, ove previsti, agli importi forfettari per il personale infermieristico e riabilitativo aggiuntivo, come determinati dal presente capo.
8. L’autorizzazione ad una forma di assistenza specifica ha di norma la durata di quattro anni e, previa informazione all’ente gestore, può essere adeguata d’ufficio al contingente provinciale vigente. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione va presentata sei mesi prima della scadenza del termine suindicato. L’autorizzazione può essere anticipatamente revocata o modificata in caso di inosservanza delle prescrizioni, in particolare della garanzia dell’accesso a tale forma di assistenza su tutto il territorio provinciale. L’autorizzazione è inoltre revocata se, nel corso di quattro anni successivi, si registra un tasso di occupazione dei posti, da parte della relativa utenza, inferiore all’85 per cento oppure si riscontra il mancato rispetto dei parametri del personale previsti.
9. Le forme di assistenza specifica devono soddisfare tutti gli standard di personale, prestazioni e qualità previsti per l’assistenza di base; devono inoltre assicurare un’assistenza, una cura e un’organizzazione della vita quotidiana conformi al fabbisogno individuale. A tal fine e allo scopo di migliorare la qualità di vita dell’utenza, deve essere impiegato personale specializzato e gli spazi interni devono essere configurati tenendo conto dei bisogni specifici delle persone assistite.
10. L’offerta deve essere continuativa e ad ammissione mirata.