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Delibera 24 aprile 2018, n. 375
Modifica dei criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, serivizi e turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo (modificata con delibera n. 1436 del 28.12.2018 e delibera n. 1186 del 29.12.2023)

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Articolo 2
Beneficiari

1. Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla classificazione ATECO.

I beneficiari dei finanziamenti sono:

a) artigianato:

le imprese che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’artigianato, sono iscritte come imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Le imprese artigiane con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata), sono ammesse solamente ai finanziamenti di cui al capo III.

Le imprese artigiane di cui al codice 49.39.01 sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui al capo III della presente sezione.

b) industria:

le imprese industriali che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’industria (1), sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio nonché le imprese svolgenti attività di riparazione di autoveicoli e motocicli di cui alla divisione 45, le attività di “riparazione” di cui alla divisione 95 della classificazione ATECO 2007 e le imprese di cui alla successiva lettera f), qualora non iscritte come imprese artigiane. Le imprese industriali con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata) sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui al capo III (mutui per la costituzione di liquidità).

Le imprese industriali di cui al codice 49.39.01 sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui al capo III della presente sezione.

c) commercio:

le imprese di cui alla sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio) della classificazione ATECO 2007, qualora iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio quali imprese commerciali e non quali imprese artigiane o industriali.

d) attività di servizio:

le imprese di servizio ai sensi del vigente ordinamento provinciale dei servizi di cui all’allegato A (2), che sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per una delle seguenti attività:

ATECO 2007

DESCRIZIONE

52

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

escluse le attività di cui al codice 52.24.4

58

attività editoriali

escluse le attività di cui al codice 58.1

59

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

escluse le attività di cui ai codici 59.11, 59.12 e 59.20.3

60

attività di programmazione e trasmissione

62

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63

attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici

66.22

attività di agenti e mediatori di assicurazioni

69

attività legali e contabilità

70

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71

attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

ricerca scientifica e sviluppo

73

pubblicità e ricerche di mercato

74

altre attività professionali, scientifiche e tecniche

escluse le attività di cui al codice 74.2

75

servizi veterinari

77

attività di noleggio e leasing operativo

78

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

80

servizi di vigilanza e investigazione

81

attività di servizi per edifici e paesaggio

escluse le attività di cui al codice 81.2

82

attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

escluse le attività di cui ai codici 82.99.99 e 82.92

85

istruzione (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

86

assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

87

servizi di assistenza sociale residenziale (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

88

assistenza sociale non residenziale (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati)

90.02

attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

93

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

96

altre attività di servizi per la persona

escluse le attività di cui al codice 96.01.1

e) liberi professionisti e lavoratori autonomi:

i liberi professionisti iscritti negli albi o elenchi di cui all’articolo 2229 del codice civile ed i lavoratori autonomi sono ammessi alle agevolazioni solamente per la prima attività libero professionale/autonoma e nei primi cinque anni di attività che decorrono dalla data di attribuzione della partita IVA o, se più favorevole, dalla data di iscrizione all’albo/ordine professionale. Per le associazioni di liberi professionisti il suddetto requisito deve essere dimostrato da almeno il 50% dei soci. Per le attività avviate all’estero, i cinque anni decorrono dalla data di inizio dell’attività stessa.

Non sono agevolabili gli investimenti e le iniziative di medici convenzionati con il Servizio sanitario provinciale.

f) Attività di trasporto:

le imprese che esercitano attività di trasporto, di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane – senza taxi), 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente), 49.39 (altri trasporti terrestri di passeggeri nca – con l’esclusione delle attività di cui al codice 49.39.01, che rientrano tra le attività di cui alle lettere a) e b) del presente comma) e 49.4 (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco).”

2. Possono presentare domanda di finanziamento anche soggetti che non risultano ancora iscritti alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa oppure esercitare una delle attività di cui al precedente comma 1. La concessione di finanziamenti è subordinata all’avvenuta costituzione ed iscrizione del soggetto interessato presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa agevolata.

3. Possono anche ottenere finanziamenti i consorzi, le cooperazioni nonché le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese.

4. Possono beneficiare dei finanziamenti anche le imprese che svolgono attività di distribuzione di carburanti per autotrazione, per investimenti relativi agli impianti di cui al successivo capo II, anche se la gestione è affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti.

5. I beneficiari dei finanziamenti sono imprese che svolgono un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano.

7. Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti in regime “de minimis” (regolamento (UE) n. 2831/2023) (5). Altri aiuti possono essere eventualmente concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

8. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (6).

9. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

10. Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

11. Sono ammessi solo investimenti che si riferiscono ad unità operative ubicate in provincia di Bolzano. Per gli stessi investimenti non possono essere concesse altre agevolazioni provinciali.

12. Le imprese che non sono elencate nel presente articolo sono escluse.

13. Alle seguenti imprese non si applicano i presenti criteri, bensì le disposizioni di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, e i relativi criteri e modalità:

piccole e medie imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte, di ortaggi e patate, di frutta commestibile e vini di uve fresche;

14. Nel caso di imprese che, oltre alle suddette attività, svolgono anche attività commerciali, artigianali o industriali, va valutato a quale delle attività siano riconducibili le iniziative programmate e quale sia l’ufficio competente per il relativo finanziamento.

15. Qualora le iniziative programmate non siano chiaramente riconducibili ad una delle attività svolte dal richiedente, l’ufficio competente è determinato in base al fatturato prevalente realizzato dall’impresa nelle singole attività.

16. Attività miste: sono agevolabili dall’ufficio competente per l’investimento prevalente anche le spese relative ad investimenti che riguardano attività di un altro settore economico di cui ai presenti criteri, a condizione che gli stessi rientrino tra gli investimenti ammissibili per tale settore.

17. Trasferimento di beni e fornitura di servizi tra parenti ed affini e tra società:

a) Non sono ammessi alle agevolazioni gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, fra una società e i suoi soci, fra società associate o collegate, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (6), o fra società delle quali fanno parte gli stessi soci;

b) In caso di trasferimento di beni o fornitura di servizi fra società costituite solo in parte dagli stessi soci o da coniugi e parenti entro il terzo grado in linea retta, può essere ammessa solo la parte corrispondente alla quota societaria dei soci non facenti parte della società venditrice, o non legati dai suddetti vincoli di matrimonio o di parentela ai soci della società venditrice. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante operazioni di leasing.

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