(1) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, prima delle parole: “dall’associazione, organizzazione” sono inserite le parole: “dalla Provincia autonoma di Bolzano o da altro ente da quest’ultima delegato,”.
(2) L’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 12 (Aiuti)
1. Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti direttamente alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, entro i limiti previsti dalla vigente disciplina dell’Unione europea in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La misura degli aiuti da concedere per le singole iniziative di cui all’articolo 11 è determinata dalla Giunta provinciale.
2. Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, l’aiuto è erogato direttamente a tale ente.
3. Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento degli aiuti assegnati. L’importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l’iniziativa.”