(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
“4. Inoltre possono essere promossi investimenti in beni mobili da utilizzare nell’ambito dell’attività aziendale e che l’impresa acquisisce tramite contratti di affitto e di noleggio a lungo termine e contratti di leasing senza obbligo di riscatto.
5. Gli aiuti per i beni mobili di cui al comma 4 vengono concessi come aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”
(2) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“f) altre iniziative idonee ad incrementare la quota delle esportazioni.”
(3) L’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 22 (Programmi nazionali e dell’Unione europea)
1. La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative e misure a sostegno delle imprese, contenute in programmi approvati dallo Stato o dalla Commissione europea nella misura ivi prevista, e a prefinanziare le quote degli aiuti dell’Unione europea e nazionali. Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente articolo anche gli enti pubblici.”