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y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

“6. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e riconosciute dalla Provincia nonché nell’ambito dell’istruzione parentale.”

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono inseriti i seguenti commi 6/bis, 6/ter e 6/quater:

“6/bis Qualora il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole private riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne sostengono un esame di idoneità al termine della scuola primaria ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria.

6/ter Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a comunicarlo di anno in anno alla o al dirigente dell’istituzione scolastica di riferimento, dimostrando di avere competenze specifiche e capacità economiche adeguate. La dirigente scolastica o il dirigente scolastico attiva, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale, le necessarie forme di controllo, anche per accertare lo sviluppo degli apprendimenti e gli apprendimenti raggiunti al termine di ogni anno scolastico. Al termine della scuola primaria, gli alunni e le alunne sono comunque tenuti a sostenere un esame di idoneità ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria.

6/quater La Giunta provinciale definisce la disciplina relativa agli esami di idoneità nonché i criteri e le modalità per il loro svolgimento.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, le parole: “dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche” sono sostituite dalle parole: “delle indicazioni provinciali”.

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