1. Le persone in possesso di un attestato di fine apprendistato conseguito all’estero con il sistema duale possono richiederne l’equiparazione all’attestato di fine apprendistato rilasciato in Alto Adige per la relativa professione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 5 e 6 dei presenti criteri.
2. Le persone che hanno concluso la formazione scolastica per apprendisti e superato l’esame di fine apprendistato ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge provinciale 12 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, in un'altra regione o all’estero, ricevono, su richiesta, invece dell’attestato di equiparazione, l’attestato di fine apprendistato per la relativa attività professionale oggetto di apprendistato rilasciato in Alto Adige.
3. Nell’allegato 1 è riportato l’elenco degli attestati di fine apprendistato della Repubblica d’Austria equiparati ai corrispondenti attestati di fine apprendistato della Provincia di Bolzano. Questi ultimi si riferiscono all’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2013, n. 1993.
4. Nell’allegato 2 è riportato l’elenco degli attestati equiparati con la deliberazione della Giunta provinciale 6 settembre 1999, n. 3834 (“Criteri concernenti l’equivalenza dei diplomi di lavorante artigiano risp. di fine apprendistato rilasciati in Austria risp. nella Provincia Autonoma di Bolzano”). I criteri di cui alla predetta deliberazione sono ancora validi per gli attestati di fine apprendistato acquisiti nella Repubblica d’Austria prima dell’entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2013, n. 1993.