1. L’aiuto ammonta al 100 per cento del valore degli animali soppressi, stimato dall’associazione di mutua assicurazione bestiame, ed è concesso in forma di contributo in conto capitale.
2. Ai fini del calcolo dell’aiuto si prende in considerazione il valore degli animali determinato dall’associazione di mutua assicurazione bestiame in occasione dell’ultima stima.