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Delibera 15 maggio 2018, n. 431
Criteri per la concessione di contributi per la rimozione o lo smaltimento di amianto dagli edifici a uso abitativo (vedi anche delibera n. 605 del 16.07.2019, delibera n. 989 del 15.12.2020 e delibera n. 1131 del 28.12.2021)

Allegato

Criteri per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici a uso abitativo

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione e la liquidazione di contributi per gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto da edifici a uso abitativo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1/ter, e comma 2, lettera g), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

Art. 2
Interventi agevolabili

1. Il contributo può essere concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto da edifici esistenti a uso abitativo in proprietà di privati situati sul territorio provinciale, comprese le relative pertinenze.

2. Non sono agevolabili eventuali ulteriori interventi necessari a seguito della rimozione e dello smaltimento.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono:

a) essere realizzati dopo la presentazione della domanda;

b) avere un costo complessivo preventivato almeno pari a 500,00 euro;

c) avere costi conformi al parere sulla congruità delle spese di cui all’articolo 7, comma 2.

Art. 3
Beneficiari

1. I contributi possono essere concessi ai seguenti soggetti:

a) il proprietario o il comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento;

b) il locatario, il comodatario, l’usufruttuario o il titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento;

c) i condomini costituiti esclusivamente o per la maggioranza da unità a uso abitativo. La maggioranza è calcolata in base ai millesimi di proprietà.

Art. 4
Presupposti

1. La rimozione deve essere effettuata da un’impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali (ANGA), categoria 10A o 10B.

2. Lo smaltimento deve avvenire presso una discarica autorizzata al deposito definitivo di rifiuti speciali pericolosi (RCA) oppure presso un’impresa autorizzata al deposito preliminare di rifiuti pericolosi (RCA).

Art. 5
Entità del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa e fino a un importo massimo di 10.000 euro.

Art. 6
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo e debitamente sottoscritta, va redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto, scaricabile dal sito della ripartizione della edilizia agevolata. La domanda deve essere presentata all’Ufficio tecnico provinciale dell’edilizia agevolata, di seguito denominato Ufficio tecnico, prima di aver sostenuto le relative spese ed entro 180 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione, a pena di esclusione.

2. La domanda è presentata secondo una delle seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata (PEC);

b) raccomandata con avviso di ricevimento (fanno fede data e ora del timbro postale);

c) posta elettronica ordinaria;

d) consegna a mano.

3. Le domande presentate per via elettronica devono essere:

a) sottoscritte con firma digitale oppure

b) sottoscritte a mano e scansionate.

4. In caso di comproprietari, la domanda può essere presentata anche congiuntamente.

5. In caso di condominio, la domanda è presentata dall’amministratore o, per i condomini per i quali non è stato nominato un amministratore, da un soggetto a ciò delegato.

6. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive:

a) dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 3;

b) dichiarazione di non aver chiesto o ottenuto altre agevolazioni pubbliche per la realizzazione dell’intervento per cui si chiede il contributo;

c) dichiarazione se si intenda usufruire di una agevolazione fiscale per la realizzazione dell’intervento per cui si chiede il contributo;

d) nel caso in cui il richiedente sia un condominio: dichiarazione che il condominio è costituito almeno per la maggioranza da unità a uso abitativo in base ai millesimi di proprietà;

e) in caso di contrassegno telematico: dichiarazione che il contrassegno è utilizzato esclusivamente per la presente domanda e verrà conservato per tre anni ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 642/1972.

7. La domanda deve inoltre essere corredata dei seguenti allegati:

a) preventivo dettagliato di spesa, da cui risultino i costi della rimozione e dello smaltimento dei materiali contenenti amianto;

b) copia del documento d’identità della persona che sottoscrive la domanda (salvo in caso di domanda sottoscritta con firma digitale);

c) in caso di domanda non presentata congiuntamente da tutti i comproprietari: autorizzazione del comproprietario dell’immobile alla realizzazione dell’intervento oggetto della domanda;

d) in caso di domanda presentata da uno dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b): autorizzazione del proprietario dell’immobile alla realizzazione dell’intervento oggetto della domanda;

e) nel caso in cui il richiedente sia un condominio: copia del verbale dell’assemblea condominiale che autorizza alla realizzazione dell’intervento oggetto della domanda.

Art. 7
Istruttoria delle domande

1. L’Ufficio tecnico verifica la completezza e la regolarità della domanda e richiede le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, fissando un termine non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda è archiviata d’ufficio.

2. L’Ufficio tecnico, effettuata la verifica di cui al comma 1, chiede un parere all’Ufficio provinciale Aria e Rumore sulla congruità delle spese. L’ufficio Aria e Rumore si esprime entro 45 giorni dalla richiesta.

3. Le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di ricevimento, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio provinciale; una volta esaurite tali risorse, le domande sono archiviate d’ufficio.

Art. 8
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio e quelle per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, di seguito denominato piano di lavoro.

2. Non è ammissibile a contributo l’ammontare dell’IVA.

Art. 9
Rendicontazione e liquidazione

1. Il contributo è liquidato previa presentazione all’Ufficio tecnico, entro il 31 dicembre 2019, della seguente documentazione giustificativa della spesa:

a) fatture da cui risultino i costi della rimozione e dello smaltimento dei materiali contenenti amianto;

b) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto, attestante l'invio di tali rifiuti a impianti autorizzati al loro smaltimento.

2. Si provvede d’ufficio all’acquisizione di copia del piano di lavoro.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, viene disposta la revoca del contributo.

4. Se la spesa ammessa non è stata sostenuta per intero, il contributo è ridotto in proporzione.

Art. 10
Documenti di spesa

1. Le fatture devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestate al beneficiario/alla beneficiaria. Nel caso di domanda di contributo presentata congiuntamente da più comproprietari, le fatture devono essere cointestate a tutti i richiedenti;

c) essere quietanzate per l’avvenuto regolare pagamento;

d) riferirsi alle spese ammesse;

e) risultare emesse in data successiva a quella di presentazione della domanda.

Art. 11
Divieto di cumulo

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Nel caso si intenda usufruire di un’agevolazione fiscale per l’intervento di bonifica, il relativo importo va detratto dalle spese sostenute.

Art. 12
Obblighi

1. Ogni variazione dei requisiti richiesti o di quanto dichiarato, intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata.

Art. 13
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 % degli interventi agevolati.

2. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

Art. 14
Revoca

1. Il contributo concesso è revocato:

a) se si accerta che gli interventi di rimozione e smaltimento sono stati realizzati in modo difforme dalla normativa di riferimento;

b) in caso di mancata rendicontazione ai sensi dell’articolo 9.

2. In caso di revoca il contributo va restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione dello stesso.

Art. 15
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

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