1. Nel settore “Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze” possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:
a) per attività occupazionali e lavorative è concesso un contributo pari al 60 per cento della spesa ammessa;
b) (soppressa con delibera n. 1028 del 21.11.2023)
c) per l’assistenza e l’integrazione sociale è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa;
d) per soggiorni fuori sede è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa. Tali soggiorni sono finalizzati a concedere alle persone disabili e con malattie psichiche l’opportunità di partecipare a iniziative sociali a una tariffa accessibile e con l’accompagnamento di personale idoneo;
e) per attività del tempo libero e di promozione delle relazioni sociali è concesso un contributo pari al 45 per cento della spesa ammessa;
f) per la gestione di servizi sociali per persone con disabilità e malati psichici è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa ammessa.
2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:
a) per l’acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all’80 per cento della spesa ammessa;
b) per l’acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa.