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Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
Revoca della deliberazione n. 1339/2017 - Criteri ed importi per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche, determinazione dei contributi a carico di alunni e degli importi massimi per incarichi a personale esterno

Allegato A

Criteri per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le assegnazioni della Provincia Autonoma di Bolzano per il finanziamento delle istituzioni scolastiche pubbliche ai sensi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché ai sensi della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei presenti criteri gli importi di qualsiasi natura corrisposti al personale ispettivo, direttivo e docente.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri le assegnazioni si dividono in:

a) assegnazioni ordinarie e relative integrazioni (non vincolate),

b) ulteriori assegnazioni (vincolate),

c) assegnazioni straordinarie (vincolate).

2. I finanziamenti previsti dai presenti criteri vengono concessi secondo l’ordine di priorità di cui alle lettere da a) a c), riconoscendo priorità alle assegnazioni ordinarie per il funzionamento didattico-amministrativo.

3. Qualora la disponibilità dei relativi capitoli del bilancio finanziario gestionale provinciale non sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno evidenziato, si procede alla riduzione proporzionale delle assegnazioni per spese dello stesso tipo o simili.

Articolo 3
Assegnazioni ordinarie per il funzionamento didattico-amministrativo

1. Le assegnazioni ordinarie sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, nonché per l’ampliamento dell’offerta formativa, ai sensi degli articoli 10 e 12, comma 6, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

2. Le assegnazioni ordinarie per il funzionamento didattico–amministrativo vengono determinate sulla base delle quote previste nell’allegato D al punto 3.

Articolo 4
Utilizzo di edifici, attrezzature e impianti per attività extrascolastiche

1. I fondi per garantire la compensazione delle spese ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, in caso di utilizzo per attività extrascolastiche di edifici, attrezzature e impianti delle scuole, verranno erogati secondo i parametri indicati nell’ allegato D punto 3.2.

Articolo 5
Quote variabili

1. Le quote variabili di cui all’allegato D punto 3.3 sono fissate in relazione al fabbisogno delle singole istituzioni scolastiche; nello specifico si tratta di:

a) quota per insegnante esonerato/esonerata dall’insegnamento per occuparsi di consulenza e assistenza a progetti;

b) quota per sede distaccata dell’Intendenza scolastica, per la quale le scuole provvedono alle spese amministrative;

c) manutenzione ordinaria (compreso il trasloco di arredamento scolastico di modesta entità) degli immobili a disposizione delle scuole (solo per le scuole secondarie di secondo grado) in base all'articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37.

Articolo 6
Biblioteche scolastiche

1. Ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, e successive modifiche, e del relativo regolamento d’esecuzione ( decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° aprile 1992, n. 15), è prevista un’assegnazione annuale di fondi per l’aggiornamento del patrimonio librario e dei mezzi audiovisivi delle biblioteche scolastiche.

2. Dette assegnazioni per le biblioteche scolastiche sono già comprese negli importi dell'assegnazione ordinaria di cui al punto 3.1 dell’allegato D.

3. Per le biblioteche scolastiche riconosciute con deliberazione della Giunta provinciale sarà assegnato un ulteriore contributo, di cui al punto 3.4 dell’allegato D, in base alle indicazioni fornite dall’ufficio competente per le biblioteche.

Articolo 7
Disposizioni generali

1. Nel caso di ulteriori necessità opportunamente ponderate, le Intendenze scolastiche possono provvedere all’integrazione dell’assegnazione ordinaria da destinare a tutte oppure a singole istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Le Intendenze scolastiche possono detrarre dalle assegnazioni ordinarie le spese sostenute per conto delle istituzioni scolastiche in base a contratti di forniture e servizi.

3. L’importo corrispondente all’utile eventualmente registrato alla fine dell’esercizio contabile potrà essere detratto dall’assegnazione ordinaria.

Articolo 8
Ulteriori assegnazioni vincolate

1. Rientrano tra le ulteriori assegnazioni vincolate quelle indicate al punto 4 dell’allegato D e destinate alla partecipazione e inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.

2. Ulteriori assegnazioni possono essere disposte secondo le modalità stabilite dalle Intendenze.

3. Rientrano nella fattispecie anche i progetti di integrazione di alunne e alunni stranieri e nomadi.

Articolo 9
Assegnazioni straordinarie

1. Le assegnazioni straordinarie sono vincolate e finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

2. Nel corso dell’anno scolastico, l’Amministrazione provinciale promuove progetti particolari. Le competenti Intendenze scolastiche comunicano di volta in volta alle istituzioni scolastiche le modalità e i criteri da seguire per presentare richiesta di assegnazioni straordinarie.

3. Nelle assegnazioni straordinarie non possono essere prese in considerazione le seguenti spese, dovendo le stesse rientrare tra le assegnazioni ordinarie:

a) spese telefoniche e postali;

b) spese per la cancelleria;

c) spese per la pulizia e per il materiale di consumo;

d) spese per il servizio di cassa;

e) spese per arredi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di competenza comunale;

f) altre modeste spese.

4. Lo stesso vale per le spese connesse a tutte le iniziative parascolastiche di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 dell’8 giugno 2009.

Articolo 10
Acquisti centralizzati e forniture

1. In base all’articolo 12, comma 9, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, l’Amministrazione provinciale, ai fini del perseguimento dell’efficienza e economicità della gestione delle risorse finanziarie, può assumere direttamente singole spese connesse allo svolgimento dell'attività scolastica, in particolare per l’acquisto o la fornitura di:

a) apparecchiature IT e software;

b) telefonia e linee dati;

c) materiale e apparecchiature;

d)servizio di gestione e consulenza fiscale;

e) servizio traslochi;

f) arredamento e attrezzature per le scuole secondarie di secondo grado;

g) servizi di pulizia straordinaria.

Allegato B

Criteri per la determinazione dei contributi a carico di alunne e alunni delle istituzioni scolastiche pubbliche per materiale di facile consumo, per attività extrascolastiche e per attività didattiche opzionali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano i contributi a carico di alunne e alunni delle scuole a carattere statale per materiale di facile consumo, attività extrascolastiche e attività didattiche opzionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche.

2. Gli importi massimi che le singole scuole possono riscuotere dai genitori sono elencati al punto 1 dell’allegato E; valgono per un quinquennio per la scuola primaria e secondaria di II grado e per un triennio per la scuola secondaria di I grado.

3. Il Consiglio d’istituto determina i contributi a carico di alunne e alunni sulla base degli importi massimi e tenuto conto delle risorse disponibili dell’istituzione scolastica.

Articolo 2
Gestione dei contributi

1. L’importo massimo di cui al comma 2 dell’articolo 1 può essere superato, previa approvazione del Consiglio di Istituto, nei seguenti casi:

a) se i genitori delle alunne e degli alunni che partecipano alle attività danno il proprio consenso scritto;

b) se alunne o alunni ripetono l’anno scolastico;

c) se alunne o alunni cambiano istituto scolastico;

d) per specifici progetti;

e) per progetti e viaggi d’istruzione di più giornate.

2. Le quote a carico delle alunne e degli alunni per le iniziative extra-scolastiche devono essere improntate al rispetto dei principi di economicità e convenienza, tenuto conto delle risorse disponibili dell’istituzione scolastica e delle condizioni economiche delle famiglie, come previsto dall’articolo 3 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 dell’8 giugno 2009.

3. La partecipazione alle attività didattiche opzionali è gratuita; fanno eccezione eventuali spese deliberate dal Consiglio d’istituto, per le quali può essere richiesto un contributo finanziario alle famiglie delle alunne e degli alunni partecipanti.

4. Non possono essere imputate alle famiglie degli alunni e delle alunne le spese per il personale insegnante e gli accompagnatori.

5. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio d’istituto stabilisce per ogni attività l’ammontare del contributo finanziario a carico di alunni e alunne. Non devono essere contabilizzati i contributi per singoli alunni e alunne. Per fissare gli importi è necessario effettuare una stima dei costi sulla base dell’esperienza maturata nell’anno precedente.

6. Per le alunne e gli alunni in condizioni economiche disagiate devono essere previsti appositi criteri per la riduzione o l’esenzione dal contributo finanziario, da pubblicare sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Allegato C

Criteri per la determinazione degli importi massimi per incarichi a personale esterno all’Amministrazione provinciale

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la determinazione degli importi massimi per incarichi a personale esterno all’Amministrazione provinciale, ai sensi del comma 6/ter dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

Articolo 2
Entità degli importi

1. Per gli incarichi a personale esterno all’Amministrazione provinciale sono previsti come compensi gli importi massimi riportati nell’allegato F.

2. È consentita una congrua maggiorazione dei compensi indicati nell’allegato F fino ad un massimo dell’80 per cento, purché motivata dal curriculum vitae, dall’esperienza professionale, dalle referenze e dalla formazione specifica del relatore/della relatrice, del moderatore/della moderatrice, e sempre in considerazione dei prezzi di mercato. Il curriculum vitae deve essere allegato alla documentazione.

3. Un ulteriore aumento dei compensi indicati deve essere autorizzato dal Consiglio d’istituto.

Articolo 3
Accompagnatori per soggiorni studio

1. L’indennità di missione riconosciuta ad accompagnatori e accompagnatrici per soggiorni studio è pari a quella prevista dal contratto collettivo provinciale per il personale docente, educativo e direttivo.

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