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x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 211)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)

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1)
Pubblicata nel supplemento 7 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 26 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”)

(1) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e diffusione della conoscenza”.

(2) Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “la società Techno Innovation South Tyrol (TIS)” sono sostituite dalle parole: “l’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige”.

(3) Nella lettera f) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “della società TIS” sono sostituite dalle parole: “dell’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige”.

(4) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, dopo la parola: “l’innovazione” sono aggiunte le parole: “, che definisce le priorità e gli obiettivi strategici”.

(5) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, il primo periodo è così sostituito: “Il comitato tecnico esprime pareri sui progetti presentati ai sensi della presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della stessa nonché, su richiesta della ripartizione competente, anche su specifici programmi di attività, iniziative e progetti straordinari presentati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica di cui all’Art. 3 della presente legge”.

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: 

“2/bis Per lo svolgimento delle sue funzioni, il comitato tecnico ha la facoltà di avvalersi del parere di altri esperti qualificati non appartenenti all’Amministrazione provinciale, all’uopo incaricati dalla ripartizione provinciale competente.”

(7) Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Ai componenti delle consulte, comitati tecnici e delle altre commissioni, consigli e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale per le finalità di cui alla presente legge, è riconosciuta l’indennità prevista ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La ripartizione provinciale competente è autorizzata, altresì, a sostenere spese di vitto e alloggio dei suddetti componenti per l’espletamento delle loro funzioni, nei limiti e alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali.

(8) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“f) redige periodicamente una relazione in merito alle funzioni svolte, menzionate alle lettere precedenti, che trasmette alla ripartizione provinciale competente.”

(9) Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è soppresso.

(10) Nel comma 4 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige)” sono sostituite dalle parole: “dell’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige”.

(11) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “dell’ordinamento comunitario” sono sostituite dalle parole: “dell’ordinamento dell’Unione europea”.

(12) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e diffusione della conoscenza”.

(13) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“i) finanziamento di iniziative per l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio banche dati ad accesso aperto, pubblicazioni aperte, software open source.”

(14) Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “enti di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e diffusione della conoscenza”.

(15) Nel comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “disciplina comunitaria” sono sostituite dalle parole: “normativa dell’Unione europea”.

(16) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “i centri di ricerca” sono sostituite dalle parole: “gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza”.

(17) Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “Le ripartizioni provinciali competenti provvedono” sono sostituite dalle parole: “La ripartizione provinciale competente provvede” e dopo la parola: “raccogliere” sono inserite le parole: “e monitorare”.

(18) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“3. I risultati del monitoraggio sono uno strumento utile alla Provincia per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e orientamento in materia di ricerca e innovazione.”

(19) Il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“4. La Provincia promuove inoltre l’accesso aperto ai risultati della ricerca e favorisce l’implementazione di sistemi digitali integrati per la diffusione pubblica della conoscenza nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione. Le iniziative di ricerca e innovazione finanziate o cofinanziate con fondi pubblici, e in particolare i risultati dei progetti e le relative pubblicazioni, possono essere rese accessibili anche attraverso portali pubblici dedicati.”

(20) Il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“5. Per consentire l’espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4, comma 2, nonché i beneficiari di cui all’articolo 13, che direttamente, indirettamente o anche solo parzialmente fruiscono di contributi pubblici per la ricerca e l’innovazione, sono tenuti a conferire i dati e le informazioni relativi alle attività di ricerca e innovazione nel sistema di monitoraggio provinciale, secondo le prescrizioni della ripartizione provinciale competente ai sensi del comma 1.”

(21) Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. La ripartizione provinciale competente effettua la valutazione dell'attività di ricerca scientifica sulla base dei dati e documenti forniti ai sensi del presente articolo ed elaborati nel sistema di monitoraggio della Provincia. Le modalità di raccolta, monitoraggio e valutazione di tali dati sono definite con regolamento di esecuzione.

7. Le funzioni di monitoraggio, di valutazione e di promozione dell’innovazione previste dalla presente legge possono essere svolte in collaborazione con gli enti strumentali della Provincia, sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta provinciale. Le attività possono svolgersi anche con il coinvolgimento di strutture provinciali.”

(22) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “der Europäischen Gemeinschaft” sono sostituite dalle parole: “der Europäischen Union”.

(23) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14, la parola: “comunitarie” è sostituita dalle parole: “dell’Unione europea”.

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