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k) Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 381)
Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2017, n.  42.

Art. 30 (Opere dell’ingegno)

(1) Spetta all’istituzione scolastica il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.

(2) È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti del titolo I, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche.

(3) Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali; per lo sfruttamento è riconosciuto il compenso di cui al comma 5.

(4) Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e il/la dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali non abbiano provveduto a deliberare nel termine di novanta giorni dall’invito scritto da parte degli autori dell’opera.

(5) È riconosciuta ai coautori e alle istituzioni scolastiche una partecipazione ai proventi dello sfruttamento economico dell’opera pari al 50 per cento per la scuola e al 50 per cento per l’insieme dei coautori. In casi particolari, debitamente motivati, il Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e il/la dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali possono decidere quote di partecipazione con percentuali diverse.

(6) Quanto previsto dal presente articolo non si applica nel caso di proventi derivanti da concorsi a cui partecipano la scuola, gruppi di alunni e alunne o singoli alunni/singole alunne. Le decisioni in merito vengono assunte dal Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali.

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