(1) Spetta all’istituzione scolastica il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.
(2) È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti del titolo I, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche.
(3) Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali; per lo sfruttamento è riconosciuto il compenso di cui al comma 5.
(4) Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e il/la dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali non abbiano provveduto a deliberare nel termine di novanta giorni dall’invito scritto da parte degli autori dell’opera.
(5) È riconosciuta ai coautori e alle istituzioni scolastiche una partecipazione ai proventi dello sfruttamento economico dell’opera pari al 50 per cento per la scuola e al 50 per cento per l’insieme dei coautori. In casi particolari, debitamente motivati, il Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e il/la dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali possono decidere quote di partecipazione con percentuali diverse.
(6) Quanto previsto dal presente articolo non si applica nel caso di proventi derivanti da concorsi a cui partecipano la scuola, gruppi di alunni e alunne o singoli alunni/singole alunne. Le decisioni in merito vengono assunte dal Consiglio per le istituzioni scolastiche a carattere statale e dal/dalla dirigente per le istituzioni scolastiche provinciali.