(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Qualora alla data del provvedimento di ammissione al contributo la persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti sia già deceduta, il contributo può essere comunque concesso agli aventi diritto se gli stessi dimostrano, con idonea documentazione, che i lavori di cui all’articolo 31 sono già stati in parte o totalmente eseguiti prima del decesso. Tra gli aventi diritto sono inclusi anche gli eredi, individuati in base alle disposizioni del codice civile, della persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che ha presentato la domanda di contributo.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.