(1) La disposizione di cui all’articolo 4/bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, come sostituito dall’articolo 5 della presente legge, si applica con effetto dalla data di inizio della prossima legislatura provinciale. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4/bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nel testo previgente.
[(2) Per i fini di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2 si tiene conto delle rispettive indennità maturate alla data del 31 maggio 2018.] 10) 11)