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j) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 11)
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 31 gennaio 2017, n.  5.

Art. 1

(1) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo la parola: “Agenzia” è aggiunta la seguente integrazione: “in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo”.

(2) Alla fine del comma 6 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, viene aggiunto il seguente periodo: “Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:

  1. per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
  2. per adempiere agli obblighi di trasparenza nel caso di vantaggi economici di qualsiasi genere attribuiti ad enti pubblici e privati.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“7. Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua controlli a campione, con modalità individuate dalla Giunta provinciale, su almeno il sei percento degli appalti pubblici aggiudicati a livello provinciale anche in funzione di audit.”

Art. 2

(1) Dopo la lettera i) del comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunta la seguente lettera

“j) per opere di particolare complessità, di lunga durata e di notevole impegno finanziario, la Giunta provinciale può delegare al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento i compiti sopra elencati, comprese le procedure di affidamento per importi inferiori alla soglia europea e la stipula di tutti i contratti connessi all’esecuzione dell’opera. Per tale attività il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento si avvale delle risorse assegnategli dal direttore/dalla direttrice della ripartizione di appartenenza o del supporto esterno, qualora le risorse interne non siano sufficienti. Qualora il/la responsabile unico/a del procedimento delegato/a ricopra una posizione dirigenziale, lo stesso/la stessa mantiene detta posizione, anche nel caso in cui la direzione dell’ufficio di provenienza venga affidata, per la durata della delega, al/alla sostituto/a.”

Art. 3

(1) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Qualifica delle stazioni appaltanti)

1. Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.”

Art. 4

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali.

2. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i programmi devono consentire di rilevare il costo complessivo di realizzazione per mettere a disposizione l’opera, indipendentemente dal numero e dal tipo di contratti cui fanno riferimento.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità.

4. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

5. Le amministrazioni pubbliche comunicano all’Agenzia ogni anno l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

6. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso dell’anno di riferimento.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma “Sistema informativo contratti pubblici” che provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali.”

Art. 5

(1) Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“2. La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell’opera o della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell’importo totale di spesa presunta, sono approvate dall’assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell’importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico.”

Art. 6

(1) Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“2. Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo”.

Art. 7

(1) Il comma 8 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“8. L’utilizzo della procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro. Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

Art. 8

(1) Il comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“4. Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l’operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell’apertura delle offerte economiche è tenuto a dimostrare con riguardo all’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale definito con riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento verifica la congruità del costo del personale indicato dall’operatore economico ai fini della proposta di aggiudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.”

Art. 9

(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni, entro al massimo dieci giorni naturali e consecutivi, secondo le linee guida dell’ANAC, non comporta l’applicazione di sanzioni.”

Art. 10

(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.”

Art. 11

(1) Il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e per l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.”

Art. 12

(1) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è determinata pari al due per cento dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’uno per cento ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del due per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un gruppo di operatori economici, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e tutti gli operatori associati al gruppo.”

Art. 13

(1) Il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 è così sostituito:

“1. Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.”

Art. 14

(1) L’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 39 (Termine dilatorio)

1. L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

2. Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

  1. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  2. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 euro o per lavori in amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.”

Art. 15

(1) Il comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Per i soggetti di cui all’Art. 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell’ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità."

Art. 16

(1) Il titolo del capo VIII della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: “CAPO VIII (Affidamenti in amministrazione diretta)”

Art. 17

(1) L’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“Art. 41 (Acquisizioni in amministrazione diretta)

1. I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.

2. L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra per il completamento dei lavori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate.

3. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile.”

Art. 18

(1) L’articolo 51 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 51 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori)

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.”

Art. 19 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 15, il comma 3 dell’articolo 30, il comma 5 dell’articolo 34, il comma 2 dell’articolo 36, gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, e i commi 4 e 5 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche.

Art. 20 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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