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Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
Anno sabbatico per il personale docente ed equiparato delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia della Provincia a decorrere dall’anno formativo 2016/2017

Allegato A

Intesa sulla concessione dell’anno sabbatico al personale docente ed equiparato delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia della Provincia a decorrere dall’anno formativo 2016/2017

Articolo 1
Ambito di applicazione dell’intesa

1. La presente intesa concerne la concessione dell’anno sabbatico al personale docente ed equiparato delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia della Provincia a decorrere dall’anno formativo 2016/2017, ai sensi dell’articolo 24 del contratto di comparto per il personale docente provinciale del 27 giugno 2013 e dell’articolo 26 del contratto collettivo di comparto del 24 novembre 2009.

Articolo 2
Presupposti previsti dal contratto collettivo

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere la fruizione, nell’arco di cinque anni formativi, di un periodo di riposo della durata di un anno formativo, utile a tutti gli effetti, a partire:

a) dal quarto anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno dieci anni;

b) dal terzo anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;

c) dal primo anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.

2. Il quinquennio di cui al comma 1 è articolato in una fase lavorativa a tempo pieno di quattro anni e un periodo di riposo di un anno. Durante l’intero quinquennio il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico corrispondono a un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura dell'80 per cento a tutti gli effetti e ciò indipendentemente dall'articolazione quinquennale dell'orario di lavoro.

3. La fruizione del periodo di riposo in un anno formativo antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa in forma di procura speciale irrevocabile. Con questa l’Amministrazione è autorizzata, in caso di interruzione anticipata del periodo quinquennale, al conguaglio tra l’eventuale debito e l’importo spettante al personale a titolo di liquidazione dell’indennità di buonuscita. La concessione dell’anno sabbatico avviene previo accertamento da parte della Ripartizione Personale della relativa copertura. Per il corrispondente importo durante il periodo quinquennale non è consentita la liquidazione di acconti sul trattamento di fine rapporto.

L’Amministrazione può valutare la presentazione di altra idonea garanzia.

4. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tal caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita.

5. In caso di rinvio del periodo di riposo rimane salvo il diritto a fruire dello stesso nell’ambito dei successivi cinque anni.

6. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il dirigente preposto/la dirigente preposta può rinviare fino a tre anni formativi la fruizione del periodo di riposo in mancanza di personale in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento della relativa materia.

Articolo 3
Fruizione dell’anno sabbatico

1. Le domande per la fruizione dell’anno sabbatico (inizio del quinquennio e fruizione del periodo di riposo) ai sensi dell’articolo 2 sono da presentare entro il 31 marzo precedente l’anno formativo di decorrenza alla rispettiva direzione scolastica o di scuola dell’infanzia, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Ripartizione Personale.

2. Le relative domande vengono trasmesse, unitamente ad una presa di posizione tramite la propria Ripartizione, Area rispettivamente il proprio circolo didattico di scuola dell’infanzia, alla Ripartizione Personale entro due settimane.

3. L’Amministrazione, in presenza di motivi particolarmente gravi, può valutare anche domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1.

4. Il periodo quinquennale e il periodo di riposo decorrono in ogni caso solo dall’inizio dell’anno formativo.

Articolo 4
Contingente previsto e precedenza

1. Nell'ambito del singolo anno formativo è ammesso a fruire del periodo di riposo di cui all’articolo 2, fino al 5 per cento del rispettivo contingente di personale a tempo pieno.

2. Nel caso di presentazione di domande oltre il limite di cui al comma 1, vanno considerate con precedenza le domande di dipendenti con maggiore anzianità di servizio presso l’amministrazione provinciale.

3. La domanda per la fruizione dell’anno sabbatico può essere presentata solo dal personale che alla data di decorrenza del quinquennio ha in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno. Durante l’articolazione quinquennale del rapporto di lavoro l’orario di lavoro rimane invariato.

Articolo 5
Principi generali

1. Durante la fase lavorativa il trattamento accessorio per prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario, indennità di coordinamento ect.) spetta nella misura intera, mentre durante la fruizione del periodo di riposo spetta solo la retribuzione fissa e continuativa.

2. Per la regolamentazione dell’orario di lavoro durante la fase lavorativa valgono le norme riguardanti il lavoro a tempo pieno.

3. Assenze durante la fase lavorativa per le quali secondo la normativa vigente spetta la retribuzione intera, non interrompono il periodo quinquennale. Assenze dal servizio e provvedimenti disciplinari per i quali non spetta una retribuzione o spetta in misura ridotta, interrompono il periodo quinquennale e comportano la corrispondente proroga della fase lavorativa alla fine del periodo quinquennale.

4. Il congedo obbligatorio di maternità così come la fruizione del congedo per l’assistenza di congiunti ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, interrompono sia la fase lavorativa che il periodo di riposo del periodo quinquennale.

5. Il periodo di riposo dell’anno sabbatico è interrotto su richiesta del personale anche per altri gravi motivi riconosciuti tali dall’Amministrazione. La fruizione del restante periodo di riposo è in tal caso da concordare con l’Amministrazione.

Articolo 6
Interruzione e revoca del periodo quinquennale

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo quinquennale, la concessione dello stesso è interamente revocata. Per il corrispondente periodo è ripristinato un rapporto di lavoro a tempo pieno a tutti gli effetti retributivi, contributivi, ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto o comunque denominato. Per l’eventuale periodo di riposo fruito il personale è collocato in aspettativa non retribuita per motivi personali.

In alternativa, entro la cessazione dal servizio, il personale può chiedere il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale all’80 per cento a tutti gli effetti retributivi, contributivi, ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto o comunque denominato. In caso di decesso l’opzione può essere esercitata dagli aventi diritto entro 30 giorni dall’evento.

2. Qualora per effetto dell’interruzione anticipata del periodo quinquennale siano stati erogati elementi retributivi e contributivi non spettanti, il personale è tenuto al rimborso degli stessi comprese le quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro versate agli enti previdenziali ed assistenziali. A tal fine l’Amministrazione si avvale delle garanzie di cui all’articolo 2, comma 3, fatta salva l’applicazione degli interessi legali se dovuti.

3. Qualora l’Amministrazione non sia in grado di offrire al personale durante la fase lavorativa un posto a tempo pieno ritenuto accettabile, il periodo quinquennale è interrotto e il rapporto di lavoro viene adeguato all’effettiva prestazione lavorativa a tutti gli effetti retributivi, contributivi, ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto o comunque denominato. La rinuncia a un posto a tempo pieno senza un motivo fondato, riconosciuto tale dall’Amministrazione, comporta la revoca del periodo quinquennale a tutti gli effetti.

4. In caso d’interruzione del periodo quinquennale superiore a due anni, il personale deve concordare con l’Amministrazione l’eventuale revoca dell’intero periodo quinquennale o la sua prosecuzione.

5. Le modalità applicative di cui al presente articolo valgono anche per i periodi quinquennali ancora in corso.

 

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