(1) Agli enti locali deficitari o dissestati si applicano le disposizioni contenute nel titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, ad eccezione dell’articolo 242, comma 2, e degli articoli 252 e 269.
(2) Le autorità amministrative statali citate nel titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, sono sostituite dalle rispettive autorità amministrative provinciali in virtù dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche.
[(3) Le competenze attribuite dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di cui all’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano.] 9)
(4) La Giunta provinciale:
- determina i parametri di cui all’articolo 242, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche;
- definisce e nomina l’organo straordinario di liquidazione di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.
(5) Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento di esecuzione.