(1) L’articolo 1 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:
“Art. 1 (Finalità)
1. La Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” favorisce lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti. In particolare,
- funge, all’interno del sistema bibliotecario provinciale, quale biblioteca scientifica di studio e di ricerca;
- documenta molteplici aspetti della cultura mediante la raccolta, la catalogazione secondo accreditati sistemi internazionali e la conservazione di materiale bibliografico, documentario e digitale, con riferimento principalmente agli scritti in lingua italiana;
- offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata – direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all’occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;
- raccoglie inoltre scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all'Alto Adige, con il compito di ordinare il materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;
- realizza attività e progetti atti alla conoscenza e diffusione del suo patrimonio di libri e media con particolare riguardo alla cultura italiana, favorendo specifici studi, approfondimenti e collaborazioni anche con altre istituzioni a livello locale, nazionale ed estero.
2. La Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta“ favorisce opportune sinergie con le biblioteche dei Comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano e con altre istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.”
(2) L’articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:
“Art. 2 (Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti a livello locale e nazionale in materia di cultura, letteratura, storia, biblioteconomia e catalogazione, appartenenti al gruppo linguistico italiano e nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura italiana.
2. Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il/la presidente.
3. Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” partecipa alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo; funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.”
(3) L’articolo 3 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:
“Art. 3 (Attribuzioni del comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico è l’organo consulente per tutto ciò che concerne l’attività tecnico-scientifica della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”.
2. Il comitato scientifico viene convocato almeno tre volte all’anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il/la presidente del comitato stesso o il direttore/la direttrice della Biblioteca lo ritengano necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l’indicazione dei punti all’ordine del giorno, da almeno due membri del comitato.
3. Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni:
- eleggere il/la presidente;
- programmare l’attività annuale della Biblioteca e redigere la relazione annuale;
- elaborare il regolamento della Biblioteca da sottoporre per la sua definitiva approvazione;
- esprimere tutti i pareri e le proposte in merito all’attività tecnico-scientifica;
- elaborare proposte atte ad un migliore adempimento delle finalità e dei compiti della Biblioteca;
- formulare proposte per lo scambio di esperienze e di iniziative da attuarsi in collaborazione con altre biblioteche o istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;
- scambiare esperienze e iniziative, anche in sedute comuni, con l’organo che svolge analoghe attività per il gruppo linguistico tedesco e ladino.”
(4) L’articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:
“Art. 4 (Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”)
1. Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” esercita le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici d’ufficio dall’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nell’ambito dei compiti stabiliti dal regolamento sulla denominazione e sulle competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.”
(5) L’articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 5 (Mezzi finanziari)
1. Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” è riconosciuta autonomia funzionale.
2. Le entrate della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”, nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.
3. La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
4. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente.”
(6) L’articolo 6 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:
“Art. 6 (Personale)
1. La dotazione organica della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale.
2. Il trattamento economico e giuridico del personale della Biblioteca corrisponde a quello del personale provinciale.
3. Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può altresì avvalersi di collaborazioni esterne.”