(1) Il presente regolamento disciplina la verifica periodica di ascensori, gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, di impianti elettrici, idroestrattori e scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano, di impianti a pressione, di apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di ispezione e di manutenzione, e delle altre attrezzature soggette a verifica in virtù delle norme sulla sicurezza del lavoro, in applicazione degli articoli 1 e 3, comma 1, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.