(1) Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2014.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.