(1) Il comma 2 dell’articolo 54-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La rendicontazione delle spese gestite con le modalità di cui al comma 1 avviene secondo le istruzioni e scadenze stabilite dal direttore della Ripartizione Finanze il cui riscontro può essere esercitato anche a campione.“