(1) L’Ufficio può chiedere informazioni e dati a organizzazioni ed enti privati o pubblici, a volontari e volontarie, a uffici provinciali e comunali al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i servizi volontari.
(2) L’Ufficio può chiedere l’esibizione della documentazione contabile e di quella relativa allo svolgimento dei servizi.
(3) L’Ufficio può eseguire sopralluoghi e ispezioni presso la sede dei promotori e presso il luogo di svolgimento del servizio volontario.
(4) In caso di rifiuto di fornire informazioni, di presunte irregolarità nella gestione dei servizi volontari o di sopravvenuta insussistenza dei requisiti per l’impiego dei volontari e delle volontarie, l’Ufficio comunica l’avvio di un procedimento al promotore, che può presentare memorie scritte e documenti entro un termine prestabilito e comunque non inferiore a 15 giorni.
(5) In caso di accertamento dei fatti contestati ai sensi del comma 4, l’Ufficio può escludere il promotore dall’accoglimento di ulteriori domande per un periodo fino a cinque anni, a seconda della gravità dei fatti accertati.
(6) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei rimborsi spese liquidati.