(1)Il presente regolamento disciplina, in esecuzione della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, l’accesso all’impiego provinciale e aspetti connessi. 2)
(2) La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, disposizioni di dettaglio per l’applicazione del presente regolamento. 3)