(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell’anno successivo:
1) volpe;”
(2) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, i numeri 1 e 2 sono abrogati.
(3) Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):
“g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:
1) cinghiale;
h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
1) lepre bianca;
2) pernice bianca.”
(4) Il comma 1/bis dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì.”
(5) Il comma 5 dell’articolo 24 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell’Associazione di cui all’articolo 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta.”