(1) I comuni possono istituire commissioni valanghe.
(2) La commissione valanghe deve essere istituita se per il rilascio del benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è necessario l’esame da parte della commissione stessa.
(3) Per gli impianti a fune in servizio pubblico l’assessore o l’assessora provinciale per la mobilità prescrive l’istituzione di una commissione valanghe nel caso in cui l’ispettorato forestale territorialmente competente comunichi all’Ufficio provinciale Trasporti funiviari che una tratta dell’impianto a fune è da considerarsi a rischio valanghivo per mutate circostanze.
(4) La commissione valanghe è nominata dal consiglio comunale. Di norma essa è composta da un minimo di cinque e un massimo di nove componenti che conoscono la zona e le relative condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive. In casi motivati, il consiglio comunale può derogare al numero massimo di nove componenti. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste, se nominato componente della commissione valanghe, è posto in servizio per l’assolvimento delle relative attività. 3)
(5) Ogni commissione valanghe nomina al suo interno il componente che la presiede e il componente che sostituisce il o la presidente. Il o la presidente della commissione valanghe è componente di diritto del centro operativo comunale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15. La commissione valanghe è commissione tecnica con funzione consultiva per il centro operativo comunale.
(6) La commissione valanghe può suddividersi in sottocommissioni che sono composte da almeno tre componenti.