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h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 41)
Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno

1)
Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 2013, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione) 

(1)  Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’applicazione dell’imposta comunale di soggiorno in attuazione dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, recante “Finanziamento in materia di turismo”, di seguito denominata legge provinciale.

(2)  L’imposta comunale di soggiorno si applica in tutti i comuni della provincia di Bolzano.

(3)  Per motivi di marketing, l’imposta comunale di soggiorno può essere anche denominata in breve “Ortstaxe”, “imposta di soggiorno” e “local tax”. 2)

2)
L'art. 1, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.

Art. 2 (Titolare dell’imposta)

(1)  È titolare dell’imposta il comune nel quale è ubicato l’esercizio ricettivo di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale nel quale avviene il pernottamento.

Art. 3 (Potestà regolamentare dei comuni)

(1)  I comuni disciplinano con regolamento:

  1. la misura dell’imposta comunale di soggiorno;
  2. le modalità di trasmissione dei dati necessari;
  3. le modalità di versamento dell’imposta;
  4. il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità, come da accordo tra l’amministrazione provinciale ed il Consorzio dei comuni.

Art. 4 (Soggetti passivi)

(1)  L’imposta comunale di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale, situati nel territorio della provincia di Bolzano.

(2)  Il gestore dell’esercizio ricettivo riscuote l’imposta comunale di soggiorno per ogni persona e per ogni notte di soggiorno. 3)

3)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.

Art. 5 (Sostituti di imposta)

(1)  Sono sostituti d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, i gestori degli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale, i quali sono tenuti a:

  1. riscuotere l’imposta comunale di soggiorno dai soggetti passivi;
  2. presentare le dichiarazioni richieste dai comuni;
  3. riversare al comune competente le somme dovute. 4)
4)
La lettera c) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.

Art. 6 (Assegnazione del gettito dell’imposta)

(1) 5)

(1-bis)  Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il 30 per cento del gettito dell’imposta comunale di soggiorno di cui all’articolo 8, comma 1-ter, è assegnato all’Azienda speciale “Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige” (IDM) quale organizzazione provinciale competente per la promozione turistica. 6)

(2) 7)

(2-bis)  Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il 60 per cento del gettito dell’imposta comunale di soggiorno di cui all’articolo 8, comma 1-ter, è assegnato alle organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, a condizione che siano rispettati i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento di 0,45 euro per pernottamento, riferita all’anno precedente. 8)

(2-ter)  Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il 10 per cento del gettito dell’imposta comunale di soggiorno è assegnato alle organizzazioni turistiche di cui al comma 2-bis per l’attuazione, d’intesa con l’Azienda speciale IDM, di misure e progetti di carattere sovracomunale finalizzati alla valorizzazione degli spazi esperienziali. 9)

(3)  In caso di parziale o mancato raggiungimento della quota di autofinanziamento di 0,45 euro per pernottamento, l’assegnazione del gettito dell’imposta comunale di soggiorno alle organizzazioni turistiche avviene come segue:

  1. da 0,35 euro fino a importi inferiori a 0,45 euro: 70% della quota loro spettante del gettito dell’imposta comunale di soggiorno; 10)
  2. da 0,25 euro fino a importi inferiori a 0,35 euro: 50% della quota loro spettante del gettito dell’imposta comunale di soggiorno; 11)
  3. per importi inferiori a 0,25 euro: 0% della quota loro spettante del gettito dell’imposta comunale di soggiorno. 12)

(4)  La quota di autofinanziamento è determinata sulla base della media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici, secondo i dati dell’Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

(5)  Per le organizzazioni turistiche operanti in zone di competenza in cui almeno il 10 % dei pernottamenti viene generato in esercizi che non sono soci dell’organizzazione stessa, l’autofinanziamento è calcolato in base al numero di pernottamenti generati dagli esercizi associati nell’anno di riferimento. Per ottenere l’assegnazione dell’importo previsto del gettito dell’imposta comunale di soggiorno, le suddette organizzazioni dovranno dimostrare una quota di autofinanziamento maggiorata di 0,05 euro rispetto agli importi di cui ai commi 2 e 3.

(6)  Si ascrivono all’autofinanziamento:

  1. le quote sociali annue;
  2. i contributi obbligatori e di servizio; 13)
  3. i contributi da sponsoring;
  4. i contributi da marketing di membri e partner;
  5. le entrate da inserzioni e pubblicità da parte di membri;
  6. l’utile/il guadagno netto da Guest Card, contratti di locazione e d’affitto, gestione di impianti o strutture;
  7. offerte e donazioni.

(7)  La ripartizione provinciale competente in materia di turismo comunica ai comuni, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, il parziale o mancato raggiungimento della quota di autofinanziamento, affinché questi riducano o sospendano i riversamenti.

(8)  Gli importi della restante quota del gettito dell’imposta comunale di soggiorno non riversati per mancato o parziale raggiungimento della quota di autofinanziamento possono essere assegnati all’IDM per l’attività di marketing di destinazione. 14) 

5)
L’art. 6, comma 1, è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 2024dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
6)
L’art. 6, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 2, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
7)
L’art. 6, comma 2, è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 2024dall’art. 1, comma 3, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
8)
L’art. 6, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 4, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
9)
L’art. 6, comma 2-ter, è stato inserito dall’art. 1, comma 4, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
10)
La lettera a), dell’art. 6, comma 3, è stata così modificata dall’art. 1, comma 5, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
11)
La lettera b), dell’art. 6, comma 3, è stata così modificata dall’art. 1, comma 5, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
12)
La lettera c), dell’art. 6, comma 3, è stata così modificata dall’art. 1, comma 5, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
13)
La lettera b) dell’art. 6, comma 6, è stata così modificata dall’art. 1, comma 6, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
14)
L'art. 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.

Art. 7 (Esenzioni)

(1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale di soggiorno:

  1. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  2. il personale che pernotta nell’esercizio presso cui presta servizio;
  3. le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
  4. le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
  5. le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi, 15) 16)
  6. Minorenni fino al raggiungimento del 18° anno di età, purché partecipanti a gruppi scolastici e giovanili organizzati, composti da almeno dieci persone compresi gli accompagnatori. 17)
15)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 gennaio 2015, n. 2.
16)
La lettera e) dell’art. 7, comma 1, è stata così modificata dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
17)
La lettera f) dell’art. 7, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 2, comma 2, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.

Art. 8 (Determinazione dell’imposta comunale di soggiorno)

(1)  L’imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:

  1. euro 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  2. euro 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
  3. euro 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

(1-bis)  Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 l’imposta comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

  1. euro 1,60 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  2. euro 1,20 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
  3. euro 0,85 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale. 18)

(1-ter) Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’imposta comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determinata per ogni pernottamento nella seguente misura:

  1. euro 2,50 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  2. euro 2,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, classificati a tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;
  3. euro 1,50 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale. 19)

(2)  Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno, in via generale o per particolari progetti, nonché per servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo, fino a un importo massimo di 5,00 euro, previo parere dell’organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell’apposito elenco provinciale.  L’aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale e si applica in genere in misura proporzionale. In questo caso l’importo dell’aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi e iniziative che interessano tutte le categorie ricettive, l’aumento può essere anche della stessa misura per tutte le categorie ricettive. L’intero gettito derivante dall’aumento è assegnato all’organizzazione turistica territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6.  20)

(2-bis)  L’aumento dell’imposta di cui al comma 2 si intende addizionale agli importi dell’imposta comunale di soggiorno di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. 21)

(3)  L’aumento dell’imposta va deliberato entro il 30 giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 22)

(4)  Gli importi dell’imposta comunale di soggiorno stabiliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento. 23)

18)
L'art. 8, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15.
19)
L’art. 8, comma 1-ter è stato inserito dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
20)
L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 7, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28, poi dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15, e dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1, ed infine così modificato dall’art. 3, comma 2 del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30. Nel testo tedesco è stato modificato anche dall’art. 3, comma 3, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30. 
21)
L'art. 8, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15, e successivamente così sostituito dall’art. 3, comma 4, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
22)
L’art. 8, comma 3, è stato così modificato dall’art. 3, comma 5, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.
23)
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.

Art. 9 (Obbligo di dichiarazione)

(1)  Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese il sostituto d’imposta comunica al comune il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente.

Art. 10 (Termine di versamento)

(1)  L’imposta comunale di soggiorno è determinata nella misura di cui all’Art. 4, comma 2 del presente regolamento ed è corrisposta l’ultimo giorno di permanenza del soggetto passivo nell’esercizio ricettivo.

Art. 11 (Termine di riversamento)

(1) Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 9, i sostituti d’imposta riversano al comune competente le somme riscosse nel mese precedente. 24)

(2)  25)

(3) Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento delle somme da parte degli esercizi ricettivi, il comune provvede a riversare gli importi incassati all’organizzazione turistica territorialmente competente e all’IDM. 26)

24)
L'art. 11, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 9, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28, e poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 15 gennaio 2015, n. 2.
25)
L'art. 11, comma 2, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.
26)
L'art. 11, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1, e successivamente così modificato dall’art. 4, comma 1, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.

Art. 12 (Controlli)

(1)  Il comune è competente per il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

(2)  Se un’organizzazione turistica opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale. 27)

(3)  Se i sostituti d’imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le organizzazioni turistiche abbiano depositato annualmente in via telematica presso i comuni competenti e presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:

  1. entro il 30 novembre, il programma delle attività e una copia del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo;
  2. entro il 30 giugno, una copia del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente e della relazione sulle attività con un rendiconto sull’impiego delle entrate pubbliche. 28)

(3-bis)  Entro il 31 gennaio di ogni anno le organizzazioni turistiche depositano in via telematica presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, una dichiarazione sull’importo dell’autofinanziamento relativo all’anno precedente. 29)

(4)  La ripartizione provinciale competente in materia di turismo e tutti i comuni competenti possono effettuare in ogni momento controlli sul corretto impiego dei fondi pubblici e sul rispetto dei criteri di qualità.

(5) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle organizzazioni turistiche esistenti al 1° gennaio. 30)

(6)  Eventuali irregolarità sono segnalate ai comuni, che possono decurtare le assegnazioni dei fondi derivanti dall’imposta comunale di soggiorno.

27)
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.
28)
L'art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.
29)
L'art. 12, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.
30)
L'art. 12, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.

Art. 12-bis (Raccolta e trattamento dei dati)

(1)  L’Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell’Alto Adige è autorizzata, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, alla raccolta e al trattamento dei dati ai fini della determinazione della imposta comunale di soggiorno. 31)

31)
L’art. 12-bis è stato inserito dall’art. 5, comma 1, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30.

Art. 13 (Rimborsi)

(1) Il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale di soggiorno deve essere richiesto dai sostituti d’imposta oppure dai soggetti passivi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

(2)  L’importo erroneamente versato in eccedenza può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta da effettuarsi alle scadenze successive. 32)

32)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.

Art. 13-bis (Norme transitorie)

(1)  La ripartizione e l’assegnazione dell’imposta comunale di soggiorno riscossa a partire dal 1° gennaio 2018 avviene ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento.

(2)  Le entrate dell’imposta comunale di soggiorno relative agli anni di competenza 2014, 2015, 2016 e 2017, riscosse fino al 30 aprile 2018, sono ripartite tra le associazioni turistiche e i consorzi turistici ai sensi delle norme vigenti per ciascun anno di competenza. Dopo tale data gli importi originariamente previsti per i consorzi turistici sono assegnati all’IDM.

(3)  La quota di autofinanziamento riferita all’anno 2017 è stabilita nella misura fissa di 0,15 euro per pernottamento. 33)

(4)  Nel 2023 il comune può deliberare entro il 30 novembre 2023 l’aumento dell’imposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Gli aumenti che sono stati deliberati prima del 1° agosto 2023 continuano a trovare applicazione e devono essere confermati espressamente con deliberazione del Consiglio comunale entro il 30 novembre 2024, pena la loro inapplicabilità a partire dall’anno 2025. 34)

33)
L'art. 13-bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1. Vedi anche l'art. 8, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2018, n. 1.
34)
L’art. 13-bis, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, del D.P.P. 31 agosto 2023, n. 30, e successivamente così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2023, n. 37.

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 2. 35)

(2)  In prima applicazione il comune può deliberare l’aumento dell’imposta entro il 30 novembre 2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. 36)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

35)
L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.
36)
L'art. 14, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 13, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.
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