(1) I circoli di scuola dell’infanzia e le istituzioni scolastiche rilevano in modo autonomo, con mezzi e procedimenti idonei, gli esiti della propria attività didattico-pedagogica, procedendo ad una autovalutazione. Essi mettono a confronto i risultati rilevati con il quadro vincolante di riferimento per la qualità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e con gli obiettivi previsti nel proprio progetto educativo-formativo o nel proprio piano dell’offerta formativa. In base ai riscontri effettuati, traggono le relative conclusioni e definiscono le misure da adottare per ottimizzare i processi educativi, nonché le successive fasi per il loro sviluppo e la loro concreta applicazione.
(2) I circoli di scuola dell’infanzia e le istituzioni scolastiche elaborano un piano pluriennale per il miglioramento della qualità, conforme al quadro di riferimento per la qualità e comunicano all’intera comunità scolastica gli ambiti e i processi di valutazione prescelti, nonché i risultati e le misure che verranno inserite nel progetto educativo-formativo o piano dell’offerta formativa.