(1) La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è così sostituita:
‘d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione, che si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.’ 28)