(1) Possono essere assunte in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, le persone di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per le persone in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 24)
(2) Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata dell’apprendistato e la modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecniche e specifiche, in funzione dei profili professionali stabiliti.
(3) La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Questa è finalizzata all’acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard minimi per l’obbligatoria offerta formativa pubblica.