(1) La raccolta, la produzione e l’impianto di embrioni ed oociti avviene nel rispetto della legislazione vigente.
(2) Le presenti disposizioni entrano in vigore al termine del rispettivo procedimento di notifica di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 22 giugno 1998.