(1) Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
(2) In materia di requisiti dei riproduttori e del materiale da riproduzione si applicano le disposizioni previste del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, e successive modifiche.
(3) Il controllo zootecnico in frontiera, presso i competenti uffici doganali, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.