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g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”)  delibera sentenza

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole [e i piccioni domestici inselvatichiti] 2).”

(2) Le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono così sostituite:

“[b) specie cacciabili dal 1° luglio al 31 gennaio:

1) volpe;

2) cinghiale;] 2)

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre:

[1) lepre bianca;

2) pernice bianca;] 2)

3) fagiano;

4) colombaccio;

5) germano reale;

6) folaga;

7) beccaccia;

8) merlo;

9) cesena;

10) cornacchia;

11) ghiandaia;

12) gazza;

13) muflone;

14) daino;

15) coniglio selvatico;

16) quaglia;

17) marzaiola;

18) alzavola;

19) tordo bottaccio;”

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia [alla lepre comune, al merlo,] 2) alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 10 gennaio. [Nel periodo a partire dal 16 dicembre la caccia a queste tre specie di turdidi può essere praticata tutti i giorni della settimana in deroga a quanto previsto al comma 3/bis.] 2)

(4) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 5 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter. In caso di permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 29, comma 2, e relativo incarico ai guardiacaccia e agli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido nonché per gli interventi sulla fauna selvatica disposti secondo l’articolo 31, comma 4, i relativi provvedimenti sostituiscono il permesso di caccia e l’autorizzazione speciale. Qualora superfici di proprietà dell’Azienda provinciale Foreste e Demanio vengano date in concessione ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, a riserve di caccia confinanti, i relativi permessi di caccia e le autorizzazioni speciali hanno efficacia anche sul territorio dato in concessione.”

(5) L’articolo 13 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Tesserino di caccia)

[1. Nella provincia di Bolzano il tesserino di caccia previsto dalla normativa statale è sostituito dai permessi di caccia di cui all’articolo 25, che consentono l’esercizio della caccia sia in forma vagante che mediante appostamento fisso.] 2)

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria in zone ove è prevista l’opzione della forma di caccia, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia rilascia gratuitamente il tesserino di caccia previsto dalla normativa nazionale.

3. Nel tesserino di cui al comma 2 è indicata la forma di caccia prescelta.”

(6) Le lettere l) e p) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono così sostituite:

“l) l’esercizio della caccia agli ungulati con l'impiego del cane segugio, fatta eccezione, in caso di cervidi e del cinghiale, di battute di caccia organizzate dal gestore del relativo comprensorio o autorizzate ai sensi dell’articolo 29, comma 2, con l'impiego di idonei cani da cerca o segugi a zampa corta;

p) l’esercizio della caccia con l’impiego del falco, di fucili a canna rigata semiautomatici o automatici, della balestra, dell’arco, di fionde, di armi ad aria o gas compressi nonché di fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione o semiautomatico, che non sia limitato con apposito accorgimento tecnico all'utilizzazione di non più di due colpi;”

(7) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. A chi non è in possesso di alcun permesso di caccia è vietato adescare, utilizzando pastura, la fauna selvatica e toccare i piccoli nati, molestare ed inseguire la fauna selvatica. Salvo che per il monitoraggio disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI, è vietato adescare mediante somministrazione di foraggio i grandi predatori. I titolari di un permesso di caccia devono comunicare entro 24 ore l’avvistamento e gli indici di presenza dell’orso e del lupo all’ufficio provinciale competente in materia di caccia.”

(8) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l’ispettorato forestale territorialmente competente. Considerando le specie di fauna selvatica e tenuto conto della grandezza e delle caratteristiche del recinto, l’ufficio determina specificatamente quale e quanta fauna selvatica possa contenere il singolo centro, sempreché questo non pregiudichi notevolmente l'esercizio venatorio nelle riserve circostanti. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, e questa sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge vigente in materia di tutela del paesaggio. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 43/92/CEE del Consiglio della Comunità europea del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”

(9) Dopo il comma 8 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:

“9. L’autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del periodo di pascolo e l’autorizzazione all’esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

10. L’ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdottisi in un centro di allevamento, stabilendo le modalità dell’intervento.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 19/ter della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai fini della presente legge, per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni all'anno, animali vivi di specie selvatiche autoctone, ivi comprese quelle di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche. Sono esclusi dalla presente disciplina i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di recupero della fauna selvatica nonché le strutture che detengono specie di uccelli e mammiferi selvatici allevati per fini zootecnici e agroalimentari.”

(11) Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“[3. Al fine di controllare la propagazione della specie nutria (Myocastor coypus) l’assessore provinciale competente in materia di caccia predispone un piano di controllo. Gli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido e gli agenti venatori provvedono all’attuazione di detto piano.]” 2)

(12) Il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La composizione della commissione di cui al comma 1 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso del gruppo linguistico ladino. Ai membri sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, i compensi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.”

(13) Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in comprensorio solo sotto la massima sorveglianza. È vietato lasciar vagare i cani. Da questo divieto sono esclusi i segugi nella caccia alla lepre durante il periodo consentito, i cani da leva e da ferma nel periodo dal 1° ottobre al 15 dicembre, i cani utilizzati per il censimento della consistenza faunistica disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI e quelli utilizzati nell’esercizio delle battute di caccia di cui all’articolo 15, comma 1, lettera l), o nella ricerca autorizzata di cui all’articolo 11, comma 9. La stessa deroga vale anche, durante il loro lavoro, per i cani pastore, i cani da valanga e della protezione civile nonché per i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto. Chi viola tale disposizione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 16, comma 1, lettere f) e g), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche.”

(14) Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. L'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica, che sono oggetto di una convenzione stipulata o da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi, viene determinato ed indennizzato secondo i termini e le modalità in essa stabiliti. L'ammontare di eventuali altri danni causati dalla fauna selvatica viene valutato dagli uffici competenti delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste.”

(15) Dopo l’articolo 36 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 36/bis (Fondo di garanzia)

1. Al fine di garantire che ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile, in special modo dagli ungulati, venga indennizzato nella misura ed entro il termine di cui all’articolo 36, l’Associazione istituisce un fondo di garanzia. Detto fondo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli diretti al risarcimento ed alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica cacciabile, per il miglioramento dello spazio vitale della fauna selvatica e per quelli destinati ad accertare l’entità dei danni da fauna selvatica, comprese eventuali spese giudiziali e il pagamento degli onorari dovuti agli esperti.

2. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d’ospite nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile per uso di caccia. L’ammontare del contributo annuale dovuto viene determinato con le direttive per l’esercizio della caccia di cui all’articolo 24.

3. La Giunta provinciale può concedere all’Associazione un contributo diretto ad integrare il fondo di garanzia. Detto contributo non può superare il 15 per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile ad uso caccia pagata l’anno precedente al periodo di riferimento dai titolari di un permesso annuale o d’ospite.

4. I permessi annuali e d’ospite possono essere rilasciati e rinnovati solamente previa esibizione di un documento attestante l’avvenuto pagamento dell’annuale tassa di concessione per la licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché la copertura assicurativa prevista dal comma 6 dell’articolo 11.

5. Al fine di percepire il contributo, l’Associazione deve allegare alla domanda di concessione la documentazione inerente l’ammontare del fondo disponibile alla chiusura dell’anno solare precedente e un riepilogo degli indennizzi eseguiti in tale periodo.

6. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione dall’inizio del quarto mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.” 3)

(16) Il comma 4 dell’articolo 38 e l’articolo 38/bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono abrogati.

(17) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

“h) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 euro a 450,00 euro per chi viola il regolamento di esecuzione, le disposizioni della presente legge non richiamate espressamente dal presente articolo e le prescrizioni integrative contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI.”

(18) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“j) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 175,00 euro a 1.000,00 euro per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento dell’annuale tassa di concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia; in caso di recidiva è prevista la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.750,00 euro”.

(19) La denominazione: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” riportata nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è sostituita dalla denominazione: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

(20) Le denominazioni: “direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979” e: “direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979”, riportate nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono sostituite dalla denominazione: “direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.

massimeCorte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 - Caccia - specie cacciabili - periodi di caccia - modalità della caccia - competenza statale
2)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimi i seguenti commi dell'art. 2: il comma 1, limitatamente alle parole „e i picconi domestici inselvatichiti“; il comma 2, lettere b) ed e), numeri 1) e 2); il comma 3 limitatamente alla caccia alle lepre ed al merlo così come il secondo periodo; il comma 5, limitatamente al primo comma dell'art. 13 da modificare; ed il comma 12.
3)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichirato estinto il processo relativamente alla questione di leggittimità costituzionale dell'art. 36/bis, come modificato dall'art. 2, comma 15, della L.P. 12 diecembre 2011, n. 14.
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