(1) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, è così sostituito:
“1. L’attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie aperte al pubblico e sugli esercizi commerciali che, secondo le disposizioni vigenti statali e provinciali, possono dispensare medicinali, è esercitata dal competente ufficio provinciale.”