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Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del 05.08.2014)

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Art. 4

1. La domanda per l'autorizzazione alla locazione di camere ai sensi dell'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, va presentata all'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata e deve comprendere, in forma di autocertificazione, a norma dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i seguenti dati:

a) il numero e la superficie abitabile della camera che si intende dare in locazione;

b) l'eventuale uso congiunto di locali comuni (cucina, servizi igienici eccetera), con l'indicazione della superficie di tali locali;

c) l'ammontare del canone richiesto;

d) la durata del tempo per la quale si chiede l'autorizzazione.