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Delibera N. 4038 del 31.10.2005
Disciplinare della certificazione volontaria genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto

Allegato
 

1. Finalità e soggetti

1. La certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e seguenti modifiche, persegue lo scopo di offrire al settore della produzione di frutta la massima garanzia d'identità genetica e dello stato sanitario dei vegetali del settore vivaistico.
2. Le aziende vivaistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e seguenti modifiche ed aventi il centro aziendale vivaistico produttivo sul territorio provinciale possono richiedere la certificazione per i propri campi di piante madri e per i vivai situati nel territorio provinciale al Servizio fitosanitario provinciale presso la ripartizione Agricoltura.
 

2. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare sono adottate le seguenti definizioni:
prebase: materiale di moltiplicazione prodotto da piante madri costituite per filiazione diretta dalla fonte primaria o dall'accessione;
base: materiale di moltiplicazione prodotto da piante madri costituite per filiazione diretta da piante madri di categoria prebase;
certificato: materiale di moltiplicazione prodotto da piante costituite per filiazione diretta da piante madri di categoria base;
centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dai manuali delle singole specie;
certificazione: procedura tecnico-legislativa cui viene sottoposto il materiale di propagazione per l'accertamento ed il mantenimento dello stato sanitario e della corrispondenza varietale o clonale stabilita dai manuali di produzione delle singole specie;
manuale di produzione: documento contenente le modalità di svolgimento delle attività di produzione e di controllo dei materiali di moltiplicazione nel sistema provinciale di certificazione;
virus controllato (vt): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri organismi nocivi specifici di particolare importanza economica, come specificamente indicato dai manuali di produzione delle singole specie;
virus esente (vf): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri organismi nocivi noti per la specie considerata come specificamente indicato dai manuali di produzione delle singole specie;
vivaio: luogo ove si effettua la coltivazione delle piante secondo quanto previsto dai manuali di produzione delle singole specie.
 

3. Fasi della certificazione

1. Il processo di certificazione si articola nelle seguenti fasi:
a) la conservazione del materiale di prebase, che si svolge nel Centro di Conservazione per la  Premoltiplicazione gestito dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg;
b) la premoltiplicazione del materiale di base, che si attua nel Centro di Premoltiplicazione gestito dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg;
c) la moltiplicazione del materiale certificato, che si attua nei campi di piante madri per marze  portainnesti;
d) nei vivai per le piante certificate destinate alla produzione frutticola.
 

4. Manuali di produzione

Le norme tecniche da applicare alle fasi della certificazione sono contenute, distinte per specie o gruppi di specie da frutta, in appositi manuali di produzione disposti dal direttore di ripartizione Agricoltura su proposta del Servizio fitosanitario provinciale.
 
 

5. Compiti dell'organo certificante

Ai fini della certificazione al Servizio fitosanitario provinciale compete:
a) la verifica dell'idoneità dei centri di conservazione, premoltiplicazione e moltiplicazione nonchè il loro riconoscimento;
b) il controllo sul materiale presente nei centri di conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e nei vivai;
c) il controllo tecnico-amministrativo di tutte le fasi della certificazione, compreso il controllo dei materiali pronti per la cessione;
d) il rilascio degli attestati di certificazione;
e) l'emanazione di misure contingenti in materia fitosanitaria;
f)      il riconoscimento di materiali di propagazione prodotti sulla base di schemi di certificazione di altri organismi.
 

6. Etichettatura

1. Il Servizio fitosanitario provinciale dopo aver svolto i previsti controlli autorizza per ciascuna tipologia di materiale di cui al punto 2 l'apposizione di un'etichetta conformemente alle modalità stabilite nel relativo manuale di produzione di cui al punto 4.
2. Il materiale di propagazione prodotto, approvato secondo quanto previsto nel comma 1, viene contrassegnato tramite etichetta quale materiale certificato “virusesente (v.f.)” o “viruscontrollato (v.t.)” accompagnato dalla menzione della varietà e del clone.
3. La tipologia dell'etichetta di cui all'articolo 6, comma 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8 e seguenti modifiche è disposta dal direttore del Servizio fitosanitario provinciale.
 

7. Tariffario

Gli oneri relativi all'attività di certificazione del materiale di propagazione, svolta dal Servizio fitosanitario provinciale, sono a carico dei richiedenti e disposti nella misura seguente:
- 2,40 euro per 100 astoni certificati;
- 0,15 euro per 50 portainnesti certificati;
- 100,00 euro per singola ispezione ai fini del rilascio di un attestato di certificazione.
 
 

8. Disposizioni transitorie

1. I materiali di propagazione, fino al termine del loro ciclo biologico in atto, e le strutture riconosciuti e rispettivamente autorizzati ai sensi della normativa provinciale vigente al momento dell'approvazione del presente disciplinare rimangono tali.
2. Fino all'applicazione della certificazione nazionale di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003 il presente disciplinare si applica per i materiali di propagazione di cui al precedente comma 1. in deroga ai requisiti territoriali.