Sentenza del 22 dicembre 2004, n. 561; Pres. Mosna, Est. Widmair
Perché si abbia la piena conoscenza, di cui all'art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, dell'atto lesivo, non basta una semplice sua notizia, ovvero una conoscenza vaga o imperfetta: l'interessato deve almeno conoscerne gli elementi essenziali, che gli consentano di intravedere l'avvenuta lesione della propria sfera giuridica, al che soccorrono anche indizi, purché gravi, precisi e concordanti (argomentando ex art. 2729 c.c.).
In materia di subappalto di lavori, l'offerente non è tenuto a depositare, al momento della presentazione dell'offerta, una specifica richiesta di autorizzazione al subappalto, che deve essere inoltrata solo in caso di aggiudicazione ed essere corredata dall'esatta indicazione della specifica posizione e dell'importo oggetto del subappalto. Invero, l'art. 54 L.P. 17 giugno 1998 n. 6, nel dettare le condizioni per l'affidamento in subappalto, precisa che l'autorizzazione al subappalto deve essere concessa dall'Amministrazione committente su comunicazione dell'appaltatore, quindi non più al semplice concorrente ma all'effettivo vincitore della gara.
Se il bando d'asta richiede la presentazione di un “organigramma specifico di cantiere”, non basta una semplice riproduzione della struttura gerarchica degli organi di cantiere, ma occorre una rappresentazione grafica con la dettagliata ripartizione dei lavori e delle competenze della società capogruppo e delle società mandanti. Un tanto è pure imposto alla stessa autorità di gara per l'esame e la valutazione, ex art. 22 del DPGP 5 luglio 2001 n. 41, del possesso o meno da parte della società capogruppo dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per la categoria prevalente di prestazioni previste, nonché dell'esistenza da parte degli associati dei requisiti per le categorie di lavoro che intendono assumere. In caso di omessa produzione degli organigrammi ed in assenza di una clausola di esclusione automatica, l'autorità di gara, infatti, deve valutare – in applicazione del c.d. criterio teleologico – se la richiesta dei documenti non presentati rispondesse o meno ad un particolare interesse dell'Amministrazione e servisse a garantire la parità dei concorrenti.
Ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 la P.A. ha il potere di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali ai partecipanti ad un appalto, nei limiti del rispetto del principio della par condicio fra i concorrenti, non potendosi in ogni caso consentire la presentazione di documenti nuovi oltre il termine fissato dal bando. L'uso di questo potere deve inoltre rivelarsi attento alle esigenze di economia dei mezzi giuridici e di salvezza degli atti, al fine di una spedita ed efficace conclusione del procedimento.
La commissione tecnica, per poter valutare gli organigrammi presentati dagli offerenti, può discrezionalmente stabilire gli elementi che qualificano la struttura di una ditta o di un ATI, ovvero gli elementi che permettono di certificare ad un offerente maggiore qualità rispetto ad altri, senza ledere né il bando di gara ed il relativo capitolato né la par condicio garantita a tutti i concorrenti.
Per la valutazione delle offerte la commissione giudicatrice della gara ha facoltà di introdurre elementi di specificazione nell'ambito dei criteri generali fissati dal bando o dalla lettera d'invito, con la previsione di sottovoci rispetto alle categorie generali già fissate. Tale potere discrezionale è esercitabile ove le indicazioni originarie non risultino adeguate a rappresentare la peculiarità delle singole offerte.
I giudizi in sede d'esame delle singole offerte circa la loro adeguatezza sotto i profili tecnici ed economici, espressi con punteggi corrispondenti ai parametri precostituiti nei criteri generali, non richiedono ulteriore motivazione, né sono censurabili per illegittimità se non con riferimento a vizi di eccesso di potere.