Sentenza del 31 marzo 2004, n. 178; Pres. Mosna, Est. Rossi Dordi
Nel caso in cui un appartamento, gravato dal “vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata” di cui all'art. 62 L.P. 17 dicembre 1998 n.13, venga sottoposto a pignoramento ed a vendita forzata, il vincolo stesso viene meno con il passaggio della proprietà dell'immobile al nuovo proprietario, trattandosi di un vincolo riguardante il soggetto beneficiario e non di una obbligazione propter rem (la quale ultima, ammissibile solo nei casi previsti normativamente, non trova fondamento nella legislazione provinciale, che non prevede la fattispecie della vendita forzata dell'abitazione agevolata). Il vincolo, infatti – di cui è prescritta la trascrizione presso l'ufficio tavolare – ha una chiara funzione di tutela per l'amministrazione provinciale, sicché il creditore esecutante, in sede di procedura di esecuzione immobiliare, è tenuto ad avvisare tempestivamente la Provincia dell'inizio dell'esecuzione, in modo che questa, tra le altre iniziative, possa insinuarsi nella procedura di esecuzione, al fine di ottenere la restituzione dei pregressi contributi dal beneficiario esecutato, ma non certo dall'acquirente che, comprando un'immobile all'asta, lo acquistava libero. Va inoltre considerato che, mentre per ottenere l'autorizzazione all'alienazione dell'alloggio oggetto di agevolazioni edilizie è necessario che l'acquirente abbia gli stessi o analoghi requisiti del beneficiario venditore, nella vendita all'asta dell'immobile, in esito ad esecuzione forzata, possono liberamente concorrere tutti e non vengono richiesti particolari requisiti. Appare pertanto del tutto illegittima la pretesa della Provincia che un qualsiasi acquirente, anche se sfornito dei necessari requisiti, debba subentrare nell'agevolazione e quindi nel vincolo sociale ventennale.