2. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sostenuto che l'utilizzazione delle acque pubbliche va distinta dall'autorizzazione alla produzione di energia elettrica, materia quest'ultima, a differenza della prima, non trasferita dal Ministro dell'industria alla Provincia autonoma, neppure in virtù delle norme d'attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 26 marzo 1977 n. 235, in ogni caso successive al provvedimento denunziato nel ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE