(1) I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati o alla ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 7.
(2) La progettazione deve comunque prevedere:
(3) Il conteggio dei livelli include eventuali porticati, compreso il livello dove si trova l'unico accesso alla più alta unità immobiliare. Non vengono conteggiati i livelli dove si trovano esclusivamente locali tecnici.
(4) Nell'assegnazione di eventuali posti macchina di pertinenza degli edifici, va riconosciuto il diritto di precedenza ai condomini in possesso del contrassegno di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, tenendo conto delle specifiche esigenze della persona in situazione di handicap.